Cassazione Civile, Ordinanza n. 23537/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, prendendo atto della definizione agevolata intervenuta in relazione alla pretesa tributaria. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.lgs. citato nel testo.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, emesso per plusvalenze non dichiarate. Il ricorso era stato respinto in primo grado, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame della contribuente. Contro tale decisione l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuente si era costituita con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. 119/2018 e successivamente ha dedotto di avere versato la somma richiesta dall'Agenzia ai fini della definizione agevolata, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Non risultano depositati i documenti attestanti la richiesta dell'Ufficio e il versamento nei termini, ma l'Agenzia non ha contestato tale circostanza.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. 119/2018
art . 6 comma 10 del decreto legge 119/ 2018
richiamato come base della richiesta di sospensione del giudizio in funzione della definizione agevolata
art. 6 D.L. 119/2018
ai sensi dell’art 6 del D.L. 119/2018
ritenuto fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito della definizione agevolata
art. 46, comma 3, D.lgs.
ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs.
richiamato per la compensazione delle spese di lite in conseguenza dell'estinzione
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio tributario, risulta perfezionata una definizione agevolata della pretesa impugnata, il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- Ai fini della declaratoria di estinzione per definizione agevolata, la mancata contestazione della controparte può assumere rilievo, anche se il testo non indica un rigoroso accertamento documentale della richiesta e del pagamento.
- In caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente a definizione agevolata, le spese possono essere compensate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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