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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8066/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a cartelle di pagamento per tasse automobilistiche degli anni dal 2003 al 2010, deducendo la nullità della notificazione delle cartelle sottese e la prescrizione del credito della Regione Lazio. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4816/37/14 depositata il 22 luglio 2014, aveva riformato la decisione e annullato il preavviso. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, dell’art. 36, comma 2-quater, del D.L. n. 248/2007, convertito dalla L. n. 31/2008, e dell’art. 7 della L. n. 890/1982. Ha sostenuto che la notificazione delle cartelle consegnate al portiere dello stabile del contribuente fosse regolata dalla disciplina speciale dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, prevalente e sostitutiva della disciplina della L. n. 890/1982, e che non fosse quindi necessaria la raccomandata informativa al destinatario. Il contribuente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida procura speciale in favore del difensore che lo aveva sottoscritto.

La decisione

La Corte ha accolto l’eccezione preliminare del controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare il motivo sulla regolarità della notificazione delle cartelle. Il ricorso era stato sottoscritto e notificato dall’avvocata Donatella Carletti, mentre la procura in calce era stata conferita all’avvocata Sandra Cassoni; la successiva produzione di una nuova procura in favore di quest’ultima non poteva sanare il vizio, né era applicabile la regolarizzazione invocata ai sensi dell’art. 182 c.p.c. La procura speciale costituisce un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e non può essere sanata o ratificata con efficacia retroattiva fuori dai limiti previsti dall’art. 125 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunto al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poichè l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione deve riferirsi all’atto processuale cui il mandato è destinato; la procura autonoma su foglio separato, nelle condizioni indicate dalla massima richiamata, non soddisfa tale requisito e il vizio non è sanabile mediante rinnovazione.

  • art. 125 c.p.c.

    Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

    La procura alle liti può essere rilasciata dopo la notificazione dell’atto, purché prima della costituzione della parte, ma tale possibilità non consente di sanare la mancanza della procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione.

  • art. 182 c.p.c.

    nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poichè l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

    La regolarizzazione prevista dall’art. 182 c.p.c. non può essere utilizzata per sanare il difetto della procura speciale richiesta come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 365 c.p.c.

    nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poichè l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

    La valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione; la sua mancanza non è sanabile mediante rinnovazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Quando sussistono i presupposti processuali, la pronuncia di inammissibilità comporta la dichiarazione dell’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione è un requisito di ammissibilità; la sua mancanza o il suo conferimento in favore di un difensore diverso da quello che sottoscrive e propone il ricorso non può essere superata mediante la produzione successiva di una nuova procura né mediante ratifica retroattiva.
  • La regolarizzazione processuale prevista dall’art. 182 c.p.c. non consente di sanare il difetto della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c. per il ricorso per cassazione.
  • La possibilità, prevista dall’art. 125 c.p.c., di rilasciare la procura dopo la notificazione dell’atto e prima della costituzione della parte non si estende agli atti per i quali la legge richiede una procura speciale, tra cui il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

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