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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24770/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all’anno 2008, fondato su processo verbale di constatazione e su un’agenda rinvenuta nella disponibilità del contribuente. In primo grado l’accertamento era stato ritenuto legittimo anche quanto al contraddittorio endoprocedimentale, ma i ricavi accertati erano stati ridotti. La commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello del contribuente. In Cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: con il primo denunciava violazione di legge, deducendo che l’accertamento induttivo sarebbe stato erroneo e che non sarebbe stata adeguatamente dimostrata l’inattendibilità della pretesa fiscale; con il secondo lamentava nullità della sentenza per omessa pronuncia sul dedotto difetto di contraddittorio endoprocedimentale; con il terzo denunciava omesso esame di un fatto decisivo sempre in relazione al contraddittorio; con il quarto denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato le eccezioni sulla mancanza di questionari relativi all’anno 2008. L’Agenzia, a sua volta, proponeva ricorso incidentale deducendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto la mancata costituzione dell’Ufficio, nonostante il deposito di controdeduzioni e appello incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia, poiché la doglianza configurava un errore di fatto revocatorio, deducibile non con ricorso per cassazione ma con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Quanto al ricorso principale, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e non la corretta interpretazione della norma; inoltre non si confrontava con la ratio decidendi, che fondava la decisione anche sulla mancata contestazione, da parte del contribuente, delle ragioni fattuali e giuridiche poste a base dell’atto impositivo e del compendio istruttorio. Il secondo e il terzo motivo sono stati rigettati/inammissibilmente scrutinati congiuntamente: non vi era omessa pronuncia sul contraddittorio, poiché la CTR aveva espressamente affermato che il contraddittorio era stato rispettato dall’Agenzia; il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque precluso dalla doppia conforme, non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per doppia conforme sia per difetto di specificità e per tentativo di ottenere un nuovo esame del merito, inammissibile in sede di legittimità. In conclusione, la Corte ha rigettato entrambi i ricorsi e ha compensato le spese per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di percezione del giudice su atti o documenti ritualmente prodotti integra un errore di fatto revocatorio, da far valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge presuppone un’erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma; non consente di censurare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura per nullità per omessa pronuncia richiede che il giudice non abbia affatto deciso sulla questione dedotta; se la questione è espressamente affrontata, il motivo è infondato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per riesaminare il merito; inoltre è precluso in presenza di doppia conforme se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si configura solo in caso di effettiva omissione di pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte evidenzia che la censura non incideva sulla corretta distribuzione dell’onere probatorio bensì sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di accertamento IVA; la Corte non ne offre una specifica interpretazione, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di accertamento induttivo; la Corte non la interpreta nel merito ma osserva che la censura mirava a rivalutare il fatto.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere vizi processuali del giudizio tributario; la Corte non affronta il merito della questione per la sua inammissibilità.

  • artt. 113, 114, 115 e 290 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale, ma senza una autonoma elaborazione nel decisum, poiché la censura è stata qualificata come errore di fatto revocatorio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza ulteriori sviluppi decisori nel testo fornito.

Massime di principio

  • Se una doglianza investe la supposta inesistenza o erronea percezione di un documento ritualmente prodotto, il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
  • Il motivo formulato come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito o a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza affronta espressamente la questione dedotta, anche se la respinge in forma sintetica.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente un riesame del merito e, in presenza di doppia conforme, è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni dei due gradi.
  • In sede di legittimità la parte non può limitarsi a contrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, perché la Corte di cassazione non è giudice del fatto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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