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Ordinanza

Ordinanza n. 803/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche previa rimessione alla Corte costituzionale e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 266/2022/R/eel, adottata in data 21 giugno 2022 e pubblicata in data 23 giugno 2022, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” ; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: (i) il documento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” ; (ii) le Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ; (iii) la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. prot. n. P20220365B61 del 8 luglio 2022, recante “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter', intestati a F.G.S. S.R.L., CF: 06621601217, P.IVA: 06621601217”.

Giustizia amministrativa202202717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 15-bis d.l. n. 4/2022, delibera ARERA n. 266/2022/R/eel, atti applicativi e comunicazione del GSE concernenti gli interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e prospettando anche la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, l'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, la delibera ARERA n. 266/2022/R/eel, il documento di orientamento ARERA, le regole tecniche del GSE e la comunicazione con cui il GSE ha incluso gli impianti della società nel perimetro applicativo della disciplina. Nella fase cautelare sono state inoltre contestate fatture, diffide e solleciti di pagamento del GSE, relativi alle somme richieste nell'ambito delle compensazioni previste dalla disciplina. La società ha dedotto, in particolare, il pregiudizio derivante dall'incidenza degli importi richiesti sulla propria gestione finanziaria e sugli investimenti effettuati, nonché l'indisponibilità di risorse conseguente alla destinazione degli utili a riserva.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo ha rilevato che le fatture, le diffide e i solleciti di pagamento contestati con atto autonomo presentano profili di dubbia diretta impugnabilità e di dubbia riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. In ogni caso, ha escluso la sussistenza di un adeguato pregiudizio cautelare, osservando che, considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, un operatore qualificato era tenuto ad adottare le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili, anche rispetto agli investimenti effettuati. Quanto all'affermazione secondo cui gli utili sarebbero stati sempre accantonati a riserva, il Tribunale ha rilevato che essa non risultava confermata dalla documentazione, poiché i verbali assembleari evidenziavano distribuzioni di utili nel corso degli anni. Ha infine considerato che, qualora il giudizio di merito si concludesse favorevolmente per la società, il recupero delle somme eventualmente riscosse sarebbe comunque possibile. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori in favore di ARERA e in euro 1.000 oltre accessori in favore del GSE.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022

    È la disposizione legislativa oggetto di impugnazione, relativa agli interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle compensazioni applicate dal GSE.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda e la valutazione della tutela cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando gli atti immediatamente contestati presentano una dubbia diretta impugnabilità o una dubbia riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, senza necessità di anticipare la decisione definitiva sul merito.
  • La rilevanza finanziaria delle somme richieste non dimostra, di per sé, il periculum in mora quando le pretese dell'amministrazione erano ragionevolmente prevedibili alla luce del quadro normativo e disciplinare noto e l'operatore economico non abbia predisposto adeguate misure gestionali e organizzative.
  • Nella valutazione cautelare del pregiudizio finanziario, il giudice può verificare la concreta attendibilità delle allegazioni del ricorrente alla luce della documentazione societaria disponibile; l'affermazione di un costante accantonamento degli utili a riserva è smentita dai verbali assembleari che documentino la distribuzione degli utili.
  • La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito può escludere o attenuare l'irreparabilità del pregiudizio patrimoniale dedotto in sede cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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