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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23208/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2007, emesso nei confronti della titolare di un centro trasmissione dati che raccoglieva scommesse per conto di un bookmaker con sede a Malta. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che la disciplina applicata fosse incompatibile con il diritto unionale e con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, capacità contributiva e parità di trattamento; che l'avviso fosse carente di motivazione; che mancassero i presupposti oggettivo, territoriale e soggettivo dell'imposta; e che la norma di interpretazione applicata non potesse estendersi ai rapporti già in essere. In cassazione ha proposto otto motivi, tra cui violazione degli artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE, dell'art. 3 Cost., dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 1 d.lgs. 504/1998, dell'art. 53 Cost., dell'art. 6 CEDU e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha accolto il sesto motivo di ricorso, ritenendo fondato il motivo con cui si contestava la soggettività passiva del CTD rispetto all'imposta unica per l'annualità 2007. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per giusti motivi, legati alla sopravvenuta giurisprudenza costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    individua il presupposto dell'imposta unica sulle scommesse; la Corte richiama la ricostruzione sistematica già compiuta in precedenza e applica il principio secondo cui, nel caso concreto, il CTD non è soggetto passivo dell'imposta per l'anno 2007.

  • art. 1, commi 64 e 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220

    la disciplina di interpretazione e ricostruzione del tributo viene letta, nel sistema delineato dalla giurisprudenza successiva, nel senso che l'imposta colpisce gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia; tuttavia, per l'annualità 2007, il CTD non risponde dell'imposta nel caso deciso.

  • art. 49 TFUE

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della disciplina per violazione della libertà di stabilimento e non discriminazione; il motivo resta assorbito.

  • art. 56 TFUE

    richiamato dalla ricorrente per contestare la compatibilità della disciplina con la libertà di prestazione di servizi; motivo assorbito.

  • art. 3 Cost.

    dedotto quale parametro di uguaglianza e ragionevolezza; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato per la dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; il motivo resta assorbito.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato in tema di motivazione dell'atto impositivo; motivo assorbito.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato nel motivo relativo al presupposto territoriale; non esaminato perché assorbito.

  • art. 1327 c.c.

    richiamato nel motivo relativo al presupposto territoriale; non esaminato perché assorbito.

  • art. 53 Cost.

    dedotto per contestare la capacità contributiva; motivo assorbito.

  • art. 6 CEDU

    dedotto per lamentare la violazione dell'equo processo; motivo assorbito.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione al parametro convenzionale; motivo assorbito.

  • art. 267 TFUE

    richiamato dalla ricorrente in via subordinata per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; la richiesta non è accolta perché il ricorso viene deciso sulla base della giurisprudenza già consolidata.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l'imposta unica non ha natura armonizzata e non vi è contrasto con la direttiva IVA.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    richiamato nei motivi di ricorso e nella ricostruzione del tributo; la Corte, seguendo la giurisprudenza precedente, esclude che ciò comporti responsabilità del CTD per l'annualità controversa.

  • art. 64, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel settimo motivo; motivo assorbito.

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. 3 agosto 1998, n. 288

    richiamato nel quinto motivo in relazione al presupposto territoriale; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Quando una questione tributaria è già stata oggetto di consolidata ricostruzione giurisprudenziale, la Corte può decidere la controversia applicando il principio di diritto già affermato e, se la questione assorbente è preliminare, dichiarare assorbiti gli altri motivi di ricorso.
  • Nel sistema dell'imposta unica sulle scommesse, la qualificazione del soggetto passivo deve essere verificata in coerenza con la struttura del prelievo; nel caso deciso, il centro trasmissione dati non risponde dell'imposta per l'annualità 2007 oggetto di causa.
  • La disciplina dell'imposta unica sulle scommesse, letta alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale richiamata dalla Corte, non viene considerata una sanzione né un tributo armonizzato IVA; pertanto, le censure fondate su discriminazione, libertà di prestazione di servizi e doppia imposizione non conducono all'annullamento dell'accertamento nel quadro generale richiamato dalla decisione.
  • Quando la Corte decide nel merito dopo la cassazione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può definire direttamente la controversia con l'accoglimento originario del ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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