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Sentenza

Sentenza n. 346/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-, notificato il 28/10/2025, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata dell'interessato.

Giustizia amministrativa202502646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza per il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

Un istituto di vigilanza privata aveva presentato alla Prefettura l'istanza per la nomina del ricorrente a guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. La Prefettura, dopo la comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle difese scritte, ma senza procedere all'audizione richiesta, aveva rigettato l'istanza valorizzando due elementi: una segnalazione del 2020 ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, relativa all'uso personale di cannabis quando il ricorrente era minorenne, e un controllo del 22 dicembre 2023 nel quale il ricorrente era stato trovato in automobile con un soggetto gravato da precedenti per reati contro la persona, qualificato dall'Amministrazione come frequentazione con soggetto pregiudicato. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S. e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento. Ha sostenuto che il primo episodio fosse isolato, risalente e di natura amministrativa, oltre che riferibile alla minore età; che il secondo consistesse in un unico incontro occasionale, dovuto a un passaggio offerto a una persona rimasta in panne, e non dimostrasse una stabile frequentazione; che non fossero indicati con precisione i precedenti del soggetto accompagnato né risultasse una condanna definitiva; e che il provvedimento non avesse adeguatamente bilanciato le esigenze di pubblica sicurezza con l'incidenza del diniego sul diritto al lavoro.

La decisione

Il TAR ha deciso con sentenza semplificata e ha accolto il ricorso, annullando il diniego prefettizio. Ha riconosciuto che l'art. 138 T.U.L.P.S. attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nella valutazione della buona condotta e dell'affidabilità dell'aspirante guardia particolare giurata, requisiti più rigorosi di quelli richiesti per il porto d'armi, in ragione delle delicate funzioni di tutela di beni e persone. Tale discrezionalità, tuttavia, è sindacabile quando il giudizio risulti irrazionale, incoerente, sproporzionato o fondato su istruttoria insufficiente. Nel caso concreto, la segnalazione del 2020 non costituiva illecito penale, era stata sanzionata soltanto in via amministrativa, riguardava un episodio isolato commesso in età minorile e, dopo oltre cinque anni senza ulteriori condotte censurabili, non era idonea da sola a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità attuale. Quanto al controllo del 2023, un singolo episodio in compagnia di una persona gravata da precedenti non dimostrava una frequentazione, che normalmente richiede reiterazione dei contatti, stabilità dei rapporti o una comunanza di vita o interessi. Inoltre, i precedenti del terzo non erano specificamente indicati né risultava una condanna definitiva; l'informativa dei Carabinieri, al contrario, riferiva che nulla risultava quanto alla vita di relazione e alle frequentazioni del ricorrente e dei suoi congiunti con soggetti controindicati. Gli elementi valorizzati dalla Prefettura erano quindi privi di valenza sintomatica univoca e concordante e non sorreggevano il giudizio di inaffidabilità. Il TAR ha ravvisato un difetto istruttorio e motivazionale anche perché il provvedimento non aveva considerato l'incidenza del diniego sulla capacità lavorativa e sul diritto al lavoro, né aveva giustificato in modo logico e proporzionato tale sacrificio rispetto alla concreta entità dei fatti. Le spese sono state compensate in ragione della natura interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 138 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    «coloro che richiedono il titolo di guardia giurata [...] devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare particolarmente affidabili»

    La norma costituisce disciplina speciale e consente una valutazione discrezionale particolarmente rigorosa della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente, in relazione alla delicatezza delle funzioni di guardia particolare giurata; il giudizio deve però essere sorretto da elementi concreti, attuali, coerenti e proporzionati.

  • art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Richiamato quale parametro di legittimità del diniego nell'ambito delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    La segnalazione per uso personale di sostanza stupefacente, sanzionata in via amministrativa e riferita a un episodio isolato commesso in età minorile, non è stata ritenuta automaticamente ostativa alla nomina a guardia particolare giurata, soprattutto per la distanza temporale e l'assenza di reiterazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Nella valutazione dei requisiti di buona condotta e affidabilità per la nomina a guardia particolare giurata, l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, ma il diniego deve fondarsi su elementi concreti, attuali, coerenti e proporzionati, idonei a sorreggere una prognosi negativa sull'affidabilità del richiedente.
  • Un episodio isolato di uso personale di sostanza stupefacente, commesso in età minorile, sanzionato esclusivamente in via amministrativa e risalente nel tempo, non può fondare indefinitamente un giudizio negativo sulla buona condotta attuale in assenza di reiterazione o di ulteriori condotte censurabili.
  • La qualificazione di una relazione come frequentazione di soggetti pregiudicati richiede, di regola, la dimostrazione di contatti reiterati, stabilità dei rapporti o comunanza di vita o interessi; un singolo incontro occasionale non è sufficiente, se non accompagnato da ulteriori elementi sintomatici.
  • Il diniego della nomina a guardia particolare giurata, incidendo sulla possibilità di svolgere un'attività lavorativa, richiede un'istruttoria e una motivazione rafforzate, comprensive della ponderazione tra esigenze di pubblica sicurezza e diritto al lavoro; il sacrificio di quest'ultimo deve essere logicamente e proporzionatamente giustificato dalla concreta gravità dei fatti.
  • Il controllo giurisdizionale sul giudizio prefettizio di affidabilità comprende la verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della sussistenza dei fatti, della loro effettiva portata sintomatica e della coerenza e proporzionalità della prognosi negativa, pur senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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