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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30220/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio tributario nel quale la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo che il termine breve non fosse applicabile e che, essendo la sentenza di primo grado non notificata, l'impugnazione fosse comunque proposta oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Amministrazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1997 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che dall'elenco delle raccomandate risultava la consegna dell'appello all'ufficio postale il 16 marzo 2015, quindi tempestivamente. Nelle more, la contribuente depositava istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, documentando l'avvenuta presentazione della domanda e il pagamento della prima rata; non risulta che alcuna delle parti abbia chiesto trattazione entro il 31 dicembre 2020, né che vi sia stato diniego della definizione.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso sull'asserita tardività dell'appello, perché ha rilevato che il giudizio di cassazione si era estinto per effetto della definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate e negando l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione dipendeva da fatti sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge

  • art. 38 d.lgs. n. 546 del 1997

    invocato dall'Agenzia per contestare la declaratoria di tardività dell'appello

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato in relazione al termine lungo per impugnare la sentenza non notificata

  • art. 6, comma 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    ha disposto la sospensione del processo nelle more della definizione agevolata

  • art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018

    la presentazione della domanda di definizione agevolata, in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto e di diniego, determina l'estinzione del giudizio; se risulta anche il pagamento integrale del debito può configurarsi cessazione della materia del contendere

  • art. 391 c.p.c.

    viene indicato come base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza della definizione agevolata

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    non trova applicazione l'obbligo di ulteriore contributo unificato quando l'estinzione dipende da sopravvenienze non collegate all'infondatezza o inammissibilità del ricorso

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata solo quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In presenza di una valida dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa tributaria speciale, il giudizio di cassazione si estingue se, entro il termine stabilito, nessuna delle parti domanda la trattazione e non interviene un diniego della definizione.
  • L'istanza di trattazione presentata ai fini di ottenere la declaratoria di estinzione non equivale, ai fini della disciplina speciale, all'istanza di trattazione richiesta per impedire l'effetto estintivo.
  • Se al momento della decisione risulta anche il pagamento integrale del debito rateizzato, la conseguenza processuale può essere la cessazione della materia del contendere; in mancanza, opera comunque l'estinzione ex lege del processo secondo la disciplina speciale applicabile.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da fatti sopravvenuti estranei alla fondatezza del ricorso, non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso attinenti al merito o alla ritualità dell'impugnazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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