Cassazione Penale, Ordinanza n. 13987/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto la nullità dell'ordinanza del giudice di primo grado di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, sostenendo la mancanza assoluta di motivazione. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione nella parte in cui non erano state concesse le attenuanti generiche e non era stata esclusa la recidiva, lamentando illogicità della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado, o dell'ordinanza impugnata unitamente ad essa, non rientra nei casi tassativi previsti dall'art. 604 c.p.p. che impongono al giudice di appello la declaratoria di nullità e la trasmissione degli atti al primo giudice, potendo invece il giudice d'appello integrare o redigere anche integralmente la motivazione mancante. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168-bis c.p.
norma richiamata per la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova
art. 464-bis c.p.p.
norma richiamata per il procedimento di messa alla prova
art. 586, comma 2, c.p.p.
consente l'impugnazione dell'ordinanza unitamente alla sentenza
art. 604 c.p.p.
le ipotesi di nullità e trasmissione degli atti al primo giudice sono tassative e non comprendono la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado
art. 62-bis c.p.
norma invocata per la concessione delle attenuanti generiche
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la mancanza assoluta di motivazione della decisione di primo grado o dell'ordinanza impugnata con essa non determina automaticamente nullità con regressione del procedimento, se non nei casi tassativi previsti dalla legge.
- Il giudice di appello, investito del gravame, può colmare la carenza motivazionale della decisione impugnata esercitando i poteri di piena cognizione sul fatto e sulla prova, anche attraverso elementi acquisiti successivamente.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito senza una critica specifica e puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
- Le doglianze su attenuanti generiche e recidiva devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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