Cassazione Civile, Ordinanza n. 09581/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un socio lavoratore di cooperativa volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del residuo TFR maturato nei confronti della cooperativa datrice. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che la cooperativa avesse versato contributi previdenziali dal principio del rapporto e che, per effetto della disciplina introdotta dall'art. 24 della l. n. 196 del 1997, la tutela del Fondo si estendesse anche ai crediti maturati prima dell'entrata in vigore della legge. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione alle norme sul Fondo di garanzia, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente addossato all'Istituto, e non al lavoratore, l'onere di provare che i contributi versati dalla cooperativa fossero specificamente destinati al Fondo di garanzia e non alla sola gestione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'estensione della tutela del Fondo di garanzia ai soci lavoratori, prevista dall'art. 24 della l. n. 196 del 1997, presuppone comunque che la cooperativa abbia effettivamente versato contributi previdenziali per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma e che tale circostanza sia provata da chi chiede la prestazione. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva già accertato in fatto che la contribuzione versata dalla cooperativa risultava sotto la voce "lavoro dipendente" e dunque riferita a un normale rapporto di lavoro, sicché non vi era base per ritenere che fosse stata versata per un titolo diverso. Il motivo dell'INPS è stato quindi ritenuto solo apparentemente denunciativo di violazione di legge, perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato resta a carico di chi lo fa valere; nel caso, la prova della contribuzione rilevante ai fini dell'accesso al Fondo deve essere offerta dal lavoratore che rivendica la prestazione.
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.
art. 24 l. n. 196 del 1997
Ha esteso ai soci lavoratori di cooperativa la disciplina del Fondo di garanzia, chiarendo la qualificazione subordinata del rapporto e superando i dubbi originari sull'applicabilità della tutela.
art. 2 l. n. 297 del 1982
La disciplina del Fondo di garanzia, richiamata e poi estesa ai soci lavoratori, opera anche per il trattamento di fine rapporto.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 80 del 1992
Norme richiamate come antecedente della disciplina poi estesa ai soci lavoratori di cooperativa.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1970
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sul regime contributivo, senza che la Corte ne ricavi una diversa regola decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'estensione della tutela del Fondo di garanzia ai soci lavoratori di cooperativa opera anche per crediti di TFR maturati in epoca anteriore alla legge estensiva, purché risulti provato il presupposto della contribuzione previdenziale riferita al rapporto di lavoro.
- La parte che chiede la prestazione del Fondo deve allegare e provare i fatti costitutivi che ne legittimano l'accesso; in particolare, deve dimostrare la sussistenza della contribuzione rilevante nel periodo considerato.
- La censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile quando, in concreto, mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio, se la sentenza impugnata ha già motivatamente accertato il dato fattuale decisivo.
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