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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18967/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda i diritti di sfruttamento del film "I tre volti della paura". Una società francese, coproduttrice dell'opera con una società italiana, ha chiesto di accertare che la controparte statunitense stesse usurpando il 30% dei diritti di sfruttamento nel resto del mondo e il 100% dei diritti in Francia, oltre a condanna generica al risarcimento del danno. La società statunitense ha resistito sostenendo di essere titolare di tutti i diritti sul film, salvo quelli originariamente riservati ai coproduttori, in forza di una catena ininterrotta di trasferimenti che risaliva alla società italiana, la quale avrebbe avuto, in base al contratto di coproduzione, anche il potere di vendere all'estero i diritti della coproduttrice francese. In cassazione la ricorrente ha proposto tredici motivi, denunciando in sintesi: violazione dei criteri di interpretazione del contratto di coproduzione e del contratto di cessione tra la società italiana e la sua dante causa; violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'uso di fatti e prove asseritamente non contestati o non risultanti; violazione del giudicato interno; violazione dell'art. 1372 c.c. sulla vincolatività dei patti; erronea valutazione della pretesa risoluzione del contratto del 1972; insussistenza della responsabilità aquiliana; mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della titolarità dei diritti; erronea condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto inammissibili i motivi centrati sull'interpretazione del contratto di coproduzione perché tendevano in sostanza a proporre una diversa lettura del testo contrattuale, senza indicare una reale violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale decisivo. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi al contratto di cessione tra la società italiana e la dante causa della ricorrente, sia perché non coglievano una ratio decidendi autonoma, sia per difetto di interesse dopo il rigetto delle censure sulla prima ratio. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo sulla pretesa violazione del giudicato interno. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata, che aveva confermato l'accertamento della titolarità dei diritti in capo alla società francese e la condanna generica al risarcimento, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    la sua violazione non può essere dedotta limitandosi a prospettare una diversa interpretazione del contratto; occorre indicare specificamente il canone violato e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico, ma non risulta concretamente violato dalla decisione di merito

  • art. 1367 c.c.

    invocato nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rilettura del contratto

  • art. 1368 c.c.

    il suo richiamo è stato ritenuto non idoneo a fondare il ricorso, ove la clausola sia stata già interpretata secondo il tenore letterale e il contesto contrattuale

  • art. 1372 c.c.

    la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mirava a contestare l'interpretazione della clausola contrattuale e non la sua vincolatività

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo per errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova o per decisione su fatti mai allegati/provati; non per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione e non su mere argomentazioni o presupposti di fatto

  • art. 2043 c.c.

    la censura è rimasta assorbita; non è stata affrontata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile

  • artt. 948-949 c.c.

    invocati a sostegno della domanda riconvenzionale di accertamento della titolarità dei diritti, ma la censura è stata assorbita

  • artt. 45 e 46 L.A.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la propria titolarità dei diritti sul film, ma senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza della ricorrente

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incongrua; non è ammissibile una mera proposta interpretativa alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
  • Per dedurre la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non basta il richiamo astratto agli articoli del codice civile: occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati, in che modo, e trascrivere le clausole rilevanti quando necessario alla verifica del vizio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o su un contenuto oggettivo della prova travisato, non quando si contesti la mera valutazione dell'attendibilità o dell'efficacia dimostrativa del materiale istruttorio.
  • Il giudicato interno si forma soltanto sui capi autonomi e indipendenti della decisione, non sulle singole argomentazioni o sui presupposti di fatto che concorrono a sorreggere un unico capo.
  • Quando una sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, la mancata censura efficace di una sola di esse rende inammissibili o comunque irrilevanti i motivi diretti contro le altre, per difetto di interesse.
  • In sede di legittimità, il ricorso deve cogliere la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se si dirige contro una motivazione non decisiva o se non incide sulla reale base logica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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