Cassazione Penale, Ordinanza n. 04755/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e non selezionava la specifica causa di proscioglimento invocata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. L'inammissibilità è stata pronunciata senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo riguardava, emessa anche nei suoi confronti in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione a un furto commesso in concorso con altri l'11 marzo 2024. Il ricorso deduceva il mancato vaglio delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; tuttavia il motivo è stato ritenuto intrinsecamente generico perché non specificava quale, tra le diverse cause di proscioglimento astrattamente richiamabili, dovesse applicarsi nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Norma richiamata come base del concordato in appello che ha portato alla sentenza impugnata.
art. 129 c.p.p.
Le cause di proscioglimento devono essere dedotte in modo specifico; non basta un generico richiamo al mancato vaglio delle cause previste dalla norma.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura quando emerge ictu oculi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura relativa all'omesso esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere specifica: occorre indicare quale causa, tra quelle previste dalla norma, si ritenga applicabile al caso concreto.
- La mera deduzione del mancato vaglio delle cause di proscioglimento, senza individuare la fattispecie astrattamente rilevante, integra un motivo generico e quindi inammissibile.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura, con le conseguenze economiche previste a carico del ricorrente.
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