Sentenza n. 355/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza n. 315 del 28 giugno 2024, emessa nel giudizio R.G. n. 596/2023 dal Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro, notificata il 16 luglio 2024, passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla docente il contributo complessivo di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 315 del 28 giugno 2024 del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro, oltre agli interessi legali e all’eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi, mediante accredito secondo le modalità previste per la Carta elettronica del docente. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali del giudizio presupposto, dando luogo a un’ottemperanza solo parziale, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al riconoscimento del capitale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era irrevocabile e non era stata integralmente eseguita: il Ministero aveva adempiuto soltanto quanto alle spese legali, mentre risultava ancora ineseguito il riconoscimento del capitale dovuto sulla Carta elettronica del docente. La dichiarazione dell’Amministrazione di avere sollecitato l’esecuzione non è stata ritenuta sufficiente a garantire una tempestiva soluzione. Il TAR ha pertanto nominato quale commissario ad acta, per l’esecuzione sostitutiva della parte residua del giudicato, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzionario già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
La sentenza presupposta ha richiamato tale disposizione quale base normativa del contributo per l’aggiornamento e la formazione del docente, da attribuire mediante la Carta elettronica del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
La sentenza presupposta ha richiamato il decreto per disciplinare le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- L’omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il ricorso per ottemperanza anche quando l’amministrazione abbia adempiuto soltanto a una parte delle statuizioni giudiziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento relativo alle spese di lite non determina l’integrale esecuzione del giudicato quando resti ineseguita la statuizione principale di pagamento o attribuzione del capitale riconosciuto.
- La mera dichiarazione dell’amministrazione di avere sollecitato gli uffici competenti non costituisce, di per sé, esecuzione del giudicato né assicura una tempestiva soluzione, se l’obbligazione accertata rimane ineseguita.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione debitrice, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso aggiuntivo.
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