Sentenza n. 385/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di riesame del diniego di iscrizione nella White List prefettizia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva confermato il diniego di iscrizione nella White List, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 190/2012, degli artt. 67, 84, 91 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, dell'art. 3 del d.P.C.M. 18 aprile 2013 e degli artt. 4 e 41 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura non avesse adeguatamente valutato le misure di self-cleaning adottate, consistenti nella liquidazione della partecipazione del soggetto ritenuto portatore di criticità antimafia, nell'interruzione del suo rapporto di lavoro, nella liquidazione della partecipazione della madre e nella scissione di un ramo aziendale; che fosse stato attribuito rilievo eccessivo ai rapporti commerciali con operatori controindicati; e che fosse stata illegittimamente disattesa la richiesta di accesso alla procedura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. La società ha inoltre invocato la riabilitazione sopravvenuta del soggetto già condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, estraneo all'odierno giudizio, avente ad oggetto esclusivamente il provvedimento prefettizio di rigetto del riesame, disponendone l'estromissione. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia secondo cui le operazioni societarie prospettate come self-cleaning non avevano realizzato una concreta cesura dai soggetti e dagli ambienti già posti a fondamento del diniego, ma avevano carattere elusivo, poiché il soggetto formalmente estromesso continuava a gravitare nell'orbita economica della società attraverso rapporti di lavoro, collegamenti familiari, società collegate e cointeressenze economiche. Ha ritenuto legittimo anche il rilievo attribuito ai rapporti commerciali con società controindicate, da valutare unitariamente e non atomisticamente insieme agli altri elementi indiziari. Quanto alla prevenzione collaborativa, la motivazione prefettizia è stata giudicata adeguata nell'escludere l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa, in ragione della pluralità, continuità e rilevanza dei fattori emersi. La riabilitazione del soggetto interessato, intervenuta dopo l'adozione dell'atto, non è stata ritenuta valutabile ai fini della legittimità del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum; essa può eventualmente fondare una nuova richiesta di riesame per l'attualizzazione della prognosi infiltrativa. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 1, comma 52, l. 190/2012
elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
La White List riguarda gli operatori economici dei settori individuati dalla legge e presuppone la verifica prefettizia dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
La valutazione antimafia può fondarsi su elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione, senza necessità di provare l'effettiva occupazione mafiosa dell'impresa o responsabilità penali dei suoi titolari.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Le modifiche dell'assetto societario successive al diniego possono essere valutate come indici di un tentativo di eludere la normativa antimafia, quando non realizzino una effettiva cesura con i precedenti collegamenti.
art. 94-bis, d.lgs. 159/2011
non ricorrano le situazioni di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa
La prevenzione collaborativa presuppone un'agevolazione occasionale; la pluralità, continuità e rilevanza degli elementi indicativi del rischio consentono alla Prefettura di escluderne l'applicazione con adeguata motivazione.
art. 3 d.P.C.M. 18 aprile 2013
La disciplina attuativa della White List si coordina con la verifica prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
La Prefettura ha avviato il procedimento di riesame secondo le regole generali sulla partecipazione procedimentale.
artt. 4 e 41 Cost.
Le libertà di iniziativa economica e di lavoro devono essere bilanciate con la tutela preventiva dell'ordine pubblico e della legalità economica.
Massime di principio
- Le misure di self-cleaning adottate da un'impresa colpita da un diniego di iscrizione nella White List sono rilevanti solo se risultano concretamente idonee a recidere i collegamenti e le cointeressenze che avevano fondato la prognosi di infiltrazione mafiosa; la mera estromissione formale di un soggetto dalla compagine sociale non è sufficiente quando persistano rapporti familiari, lavorativi, societari o economici con l'impresa.
- Le operazioni societarie successive a un diniego antimafia possono essere legittimamente valutate dalla Prefettura come indici di elusione della normativa, qualora, per modalità e contesto, non producano una reale soluzione di continuità con i soggetti portatori di criticità antimafia.
- I rapporti commerciali con società controindicate possono concorrere alla prognosi di infiltrazione mafiosa e devono essere valutati in modo complessivo e non atomistico insieme agli altri elementi istruttori, senza che la loro occasionalità o necessità economica ne escluda automaticamente il valore sintomatico.
- La procedura di prevenzione collaborativa è giustificata soltanto in presenza di un'agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa; la Prefettura può negarla quando motivi, sulla base di una pluralità di elementi concreti, attuali e reiterati, la natura non occasionale del rischio.
- La legittimità di un provvedimento antimafia deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; fatti sopravvenuti, come la riabilitazione penale di un soggetto considerato nella prognosi, non incidono retroattivamente sulla legittimità dell'atto, ma possono giustificare una nuova istanza di riesame e l'attualizzazione della prognosi prefettizia.
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