Cassazione Penale, Sentenza n. 27373/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi principali: (1) violazione delle norme processuali (artt. 521 e 522 c.p.p., art. 111, comma 2 Cost., art. 6 CEDU) e vizio di motivazione per la riqualificazione del fatto da violenza privata a danneggiamento, sostenendo che la contestazione originaria non indicava il danneggiamento dell'autovettura e che la modifica è avvenuta senza preventiva informazione e senza prevedibilità; (2) violazione di legge (artt. 110, 635, comma 1, e 56 c.p., art. 2, comma 1, lett. I d.lgs. n. 7/2016) e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per concorso in danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona, con la prospettazione che, in mancanza di prova dei danni materiali, il reato andava ritenuto tentato e che mancava prova della violenza o minaccia alla persona; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del concorso nella condotta di porto di coltello (art. 4 L. 110/1975, art. 110 c.p.); (4) violazione in ordine alla determinazione della pena e all'aumento per continuazione (art. 81, comma 2, e art. 133 c.p.), ritenendo illogica la conferma dell'aumento di pena che sarebbe stato contestato in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la legittimità della riqualificazione del fatto in danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona, ritenendo che la descrizione fattuale (ripetuti tamponamenti, segni di urti e danni rilevati) già comprendeva il nucleo del danneggiamento e che la diversa qualificazione non era assolutamente eterogenea né imprevedibile. Ha precisato che il danneggiamento commesso con violenza o minaccia è sanzionabile anche senza un nesso strumentale tra violenza e danneggiamento, purché vi sia una correlazione spazio-temporale che dimostri maggiore pericolosità. Ha respinto la censura sul porto del coltello, ribadendo che è sufficiente la disponibilità concreta e immediata dell'arma da parte anche di altro soggetto e l'adesione a un'impresa criminosa comune. Ha altresì ritenuto infondata la doglianza sull'aumento per continuazione, rilevando la genericità del motivo di appello e l'adeguata motivazione della Corte d'appello. Ha inoltre osservato che i termini di prescrizione non sono maturati per i reati principali. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese (processuali).
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte valuta se la riqualificazione sia stata assolutamente eterogenea e imprevedibile per l'imputato.
art. 522 c.p.p.
Regole sulle modifiche della imputazione nel corso del processo; utilizzato nel controllo della legittimità della riqualificazione del titolo di reato.
art. 111, comma 2 Cost.
Richiamato nell'ambito delle censure processuali relative al giusto processo e alla necessitaà di prevedibilità dell'accusa.
art. 6 CEDU
Rilevante per le tutele del giusto processo; invocato dal ricorrente in connessione con la violazione della correlazione accusa-sentenza.
art. 635 c.p.
Fattispecie del danneggiamento; la Corte ha confermato l'applicazione del reato, ritenendo provato il deterioramento del bene per gli urti ricevuti.
art. 56 c.p.
Norma sul tentativo; richiamata dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di prova del danno, il reato doveva essere ritenuto tentato; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova del danno.
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio che chi aderisce a un'impresa criminosa può rispondere anche per porto d'arma posseduta da altro compartecipe.
art. 2, comma 1, lett. I d.lgs. n. 7/2016
Riferimento alla definizione aggravata del danneggiamento con violenza o minaccia; interpretato in senso che non è richiesto un nesso strumentale tra violenza e danneggiamento, ma una correlazione spazio-temporale.
art. 71 d.lgs. 159/2011
Previsione della procedibilità d'ufficio per il reato aggravato; la Corte ha osservato che la procedibilità d'ufficio rende irrilevante il diverso regime introdotto successivamente per talune fattispecie.
art. 2, comma 1, lett. N) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Richiamata relativamente al nuovo regime di procedibilità del danneggiamento, ma la Corte ha escluso la rilevanza della novità rispetto al caso concreto per via dell'aggravamento previsto da altra norma.
art. 4 L. 110/1975
Norma sul porto d'arma; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie anche se l'arma era nella immediata disponibilità di altro soggetto, purché vi fosse adesione all'impresa criminosa.
art. 81, comma 2 c.p.
Regola sulla continuazione tra reati e relativo aumento di pena; la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello sulla misura dell'aumento, dato il carattere generico della censura in appello.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; utilizzata per valutare la fondatezza della misura dell'aumento per continuazione.
artt. 157 e 161 c.p.
Norme sulla prescrizione; la Corte ha verificato che, tenuto conto delle sospensioni per la messa alla prova e gli effetti dei provvedimenti emergenziali, la prescrizione non risultava maturata.
art. 83 d.l. 18/2020
Norma di sospensione dei termini processuali emergenziale; richiamata nella valutazione dei termini di prescrizione.
art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale eccezionale citata in relazione alle modalità di esame del ricorso; la Corte ha dichiarato di aver esaminato il ricorso con le forme previste da tale disposizione.
art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato per la applicabilità delle norme procedurali richiamate sul regime di esame del ricorso.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto da una fattispecie a un'altra è ammissibile purché non vi sia una assoluta eterogeneità e imprevedibilità tra accusa e sentenza; occorre valutare la prevedibilità alla luce della descrizione fattuale e dell'istruttoria.
- Il danneggiamento commesso con violenza o minaccia può essere ritenuto aggravato anche in assenza di un nesso strumentale diretto tra la violenza e il danno, quando vi sia una correlazione spazio-temporale che dimostri una maggiore pericolosità della condotta.
- La conversione di una contestazione da violenza privata a danneggiamento è legittima se la descrizione dei fatti (es. tamponamenti ripetuti, segni di urti, accertamenti sui danni) giustifica la nuova qualificazione e il difensore ha avuto elementi per contestarla in appello.
- Ai fini del reato di porto di arma impropria e del concorso, è sufficiente la disponibilità concreta e immediata dell'arma da parte anche di altro compartecipe e l'adesione comune all'impresa criminosa; non è necessario che l'arma sia indossata dall'imputato.
- Le censure sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione devono essere prospettate in modo specifico e ancorate a elementi fattuali per essere valutate favorevolmente in sede di gravame; motivazioni generiche sono generalmente inidonee.
- Nelle valutazioni sulla prescrizione occorre considerare le sospensioni derivanti da misure di messa alla prova e disposizioni emergenziali che sospendono i termini.
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