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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione - del decreto n. -OMISSIS- reso nel procedimento disciplinare-OMISSIS- emesso dal Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria, della Delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del -OMISSIS- (atto non notificato e non conosciuto), della Delibera-OMISSIS- di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 dell’atto di contestazione addebiti del 23.4.2024 (atto non notificato e non conosciuto) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.

Giustizia amministrativa202500278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzioni disciplinari della deplorazione e della sanzione pecuniaria pari a 5/30 del trattamento economico mensile, con la presupposta delibera del Consiglio Regionale di Disciplina e gli atti di contestazione degli addebiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare adottato a seguito di un episodio verificatosi in un istituto penitenziario, nel quale un detenuto si era rifiutato di rientrare nella propria cella poiché minacciato dal compagno di cella con una lametta. Gli sono stati contestati la mancata tempestiva esecuzione dell’ordine del comandante di reparto di ricondurre il detenuto in cella, la mancata relazione ai superiori e la violazione di specifici doveri di servizio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 21-bis e 21-nonies l. 241/1990, del diritto di difesa e dell’art. 15 d.lgs. 449/1992, sostenendo che l’amministrazione aveva annullato in autotutela la prima contestazione degli addebiti e ne aveva reiterata una seconda senza notificargliela, impedendogli di difendersi, e che tale rinnovazione non avrebbe potuto far decorrere nuovamente i termini dell’inchiesta disciplinare. Con il secondo motivo ha contestato nel merito gli addebiti, rilevando di non avere ricevuto direttamente un ordine chiaro e perentorio, di avere appreso il contenuto dell’ordine solo dalla contestazione, di avere adottato un approccio prudente a fronte della minaccia di violenza tra detenuti e di non avere potuto eseguire coattivamente l’accompagnamento senza violare l’art. 41 l. 354/1975. Ha inoltre dedotto l’assenza di prova circa l’interruzione o il rallentamento del servizio, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’omessa valutazione delle proprie giustificazioni. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1-4 d.lgs. 449/1992, dell’art. 25 Cost. e del principio del ne bis in idem, sostenendo che il medesimo fatto era stato sanzionato mediante cumulo di più fattispecie disciplinari, in violazione dei principi di specialità, proporzionalità e gradualità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, pur ritenendo infondate le censure formali e procedurali. Ha affermato che l’amministrazione può rinnovare la contestazione degli addebiti, purché ciò non incida su termini perentori né determini la consumazione del potere disciplinare; la rinnovazione era sorretta dal medesimo interesse pubblico sotteso all’accertamento della responsabilità disciplinare e non violava l’art. 21-nonies l. 241/1990. L’art. 21-bis l. 241/1990 riguarda l’efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica, mentre la contestazione degli addebiti non ha natura provvedimentale. Il giudice ha inoltre escluso, per difetto di specifica dimostrazione, la violazione del principio di specialità e del ne bis in idem. Nel merito, tuttavia, ha rilevato che gli atti istruttori non chiarivano quando il ricorrente avesse appreso dell’episodio e che, secondo le sue difese, egli ne era venuto a conoscenza soltanto alle 15.30, sicché il periodo direttamente riferibile alla sua condotta si sarebbe limitato a circa trenta minuti. Le relazioni di servizio evidenziavano inoltre la necessità di un approccio prudente, poiché il detenuto da ricondurre in cella era minacciato dal compagno con un’arma impropria. L’ordine astrattamente legittimo del comandante doveva essere adattato dagli operatori presenti alle concrete circostanze, e non poteva essere interpretato automaticamente come ordine di ricorrere alla forza fisica. Il funzionario istruttore aveva omesso di esaminare e confutare le giustificazioni già presentate dal ricorrente il 26 aprile 2024, nonostante la reiterazione della contestazione riguardasse i medesimi fatti. Il Consiglio Regionale di Disciplina aveva inoltre fondato la decisione su circostanze non adeguatamente confermate dagli atti, tra cui la durata del ritardo, l’orario dell’intervento risolutivo e la riferibilità al ricorrente dell’obbligo di informare i superiori. Il ricorrente avrebbe potuto essere eventualmente responsabile soltanto di non avere chiesto ulteriori chiarimenti al comandante sulle modalità concrete di esecuzione, ma il TAR ha escluso di poter rideterminare le sanzioni, poiché ciò avrebbe comportato una sostituzione nella valutazione discrezionale dell’amministrazione e le sanzioni erano state irrogate sulla base di una valutazione complessiva. Sono stati quindi annullati il provvedimento sanzionatorio e la presupposta delibera disciplinare. Le spese sono state compensate per la parziale infondatezza dei motivi e per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La disposizione riguarda l'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario e non la loro legittimità; non si applica direttamente alla contestazione degli addebiti, che non ha natura provvedimentale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'amministrazione può annullare e rinnovare un atto del procedimento disciplinare quando ciò non incida su termini perentori e non determini la consumazione del potere disciplinare; la rinnovazione è sorretta dall'interesse pubblico all'accertamento della responsabilità disciplinare.

  • art. 15 d.lgs. 449/1992

    La questione della decorrenza e del rispetto dei termini dell'inchiesta disciplinare è stata dedotta dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che la rinnovazione della contestazione avesse determinato, nel caso concreto, la consumazione del potere disciplinare.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. 449/1992

    Le fattispecie disciplinari possono avere ambiti soggettivi diversi: quelle dell'art. 3 riguardano tutti gli operatori della Polizia Penitenziaria, mentre quella dell'art. 4, lett. b), riguarda il personale con incarichi di comando o responsabile della disciplina nelle sezioni; non emergeva ictu oculi una violazione del principio di specialità.

  • art. 41 l. 354/1975

    Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza

    L'ordine di ricondurre un detenuto in cella deve essere valutato alla luce delle concrete minacce di violenza presenti e non può essere automaticamente inteso come autorizzazione all'uso della forza.

  • artt. 8, 10 e 15 d.P.R. 82/1999

    Sono richiamati tra le disposizioni disciplinari che l'amministrazione aveva contestato nella rinnovata incolpazione; la sentenza valorizza l'omessa considerazione delle difese dell'incolpato rispetto agli addebiti.

Massime di principio

  • La rinnovazione di una contestazione disciplinare è ammissibile quando non incide su termini perentori e non determina la consumazione del potere disciplinare; essa non richiede necessariamente l'annullamento in autotutela nei limiti propri dell'art. 21-nonies l. 241/1990, purché siano salvaguardate le garanzie difensive dell'incolpato.
  • La contestazione degli addebiti, non avendo natura provvedimentale né carattere direttamente limitativo della sfera giuridica del destinatario, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 21-bis l. 241/1990; la mancata notificazione o la mancata prova della notificazione rileva invece per gli effetti sostanziali sull'esercizio del diritto di difesa.
  • Nel procedimento disciplinare l'amministrazione deve esaminare e, ove necessario, confutare le giustificazioni già presentate dall'incolpato quando la successiva contestazione riguarda sostanzialmente i medesimi fatti; la mancata valutazione di tali difese integra un vizio dell'istruttoria e della motivazione.
  • Un ordine gerarchico astrattamente legittimo deve essere adattato dagli operatori presenti alle circostanze concrete dell'evento, soprattutto quando l'esecuzione possa esporre un detenuto a un rischio attuale di violenza; l'ordine di accompagnamento non può essere automaticamente interpretato come autorizzazione all'uso della forza fisica.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nella graduazione della sanzione disciplinare quando la misura è stata determinata sulla base di una valutazione complessiva della condotta; accertata l'illegittimità della valutazione disciplinare, deve annullare l'atto senza rideterminarne direttamente il contenuto sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimentoAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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