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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12782/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha dichiarato che l'intervenuta morte della ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, determina l'estinzione del reato a lei ascritto; ha quindi disposto la declaratoria di non doversi procedere ai sensi degli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Decisione resa il 12 marzo 2025.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Venezia per il delitto di cui all'art. 624-bis c.p., fatto commesso a Codevigo il 19/11/2019. L'atto di impugnazione conteneva due motivi. Successivamente, il difensore ha trasmesso in Cancelleria il certificato di morte dell'imputata (decesso avvenuto a Padova il 05/11/2024, certificato trasmesso il 22/01/2025).

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Indica il reato per il quale la ricorrente era stata condannata; nella platea della sentenza non si entra nel merito della responsabilità sostanziale in ragione dell'estinzione del reato per morte dell'imputata.

  • art. 150 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio per cui la morte dell'imputato estingue il reato e, di conseguenza, l'azione penale non può proseguire nei suoi confronti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Applicato per definire la conseguenza processuale dell'estinzione del reato (declaratoria di non doversi procedere), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato sopravvenuta durante il giudizio di legittimità estingue il reato attribuito e impone la declaratoria di non doversi procedere e l'annullamento della sentenza impugnata quando non vi sono motivi per procedere ulteriormente.
  • È opportuno che il difensore notifichi tempestivamente al giudice il decesso mediante deposito del certificato di morte, perché il giudice possa adottare le misure processuali conseguenti.
  • L'estinzione del reato per morte comporta l'interruzione del processo penale nei confronti del defunto, ma eventuali pretese civili (o azioni patrimoniali) devono essere valutate separatamente e possono sopravvivere nei confronti degli eredi o dell'ente responsabile.
  • Quando il procedimento è estinto per morte non si procede a rinnovare o riesaminare il merito della condanna: la declaratoria produce l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
  • In presenza di misure ablative (es. confisca) o questioni patrimoniali collegate, è necessario verificare le norme specifiche applicabili, poiché alcune conseguenze patrimoniali potrebbero richiedere valutazioni distinte rispetto all'estinzione del reato.

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