Sentenza n. 1301/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento della Determinazione atto n. -OMISSIS- resa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico Ufficio Trattamento Economico di Attività;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di recupero di somme stipendiali indebitamente corrisposte durante il periodo di aspettativa per infermità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il recupero di somme percepite durante 442 giorni di aspettativa per infermità, per complessivi euro 3.371,16 netti, sostenendo: la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007, trasfuso nella disciplina successiva, e delle disposizioni relative all'irripetibilità delle somme quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio dell'aspettativa; la mancata indicazione dei conteggi e l'illegittimo recupero delle ritenute fiscali; l'intervenuta prescrizione quinquennale; la violazione delle norme sul trattamento economico del personale permanentemente non idoneo e delle norme sul transito nei ruoli civili; la violazione dell'art. 2033 c.c. in relazione agli artt. 3 e 38 Cost.; nonché la lesione dei principi di buona fede, tutela dell'affidamento e uguaglianza. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell'udienza in attesa del giudizio contabile promosso per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non pregiudiziale il giudizio pendente dinanzi alla Corte dei conti. Nel merito, ha chiarito che la regola secondo cui non si procede alla ripetizione delle somme quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio dell'aspettativa opera esclusivamente per il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Il ricorrente, invece, era stato giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto e collocato in congedo assoluto; pertanto trovava applicazione la disciplina generale che rende ripetibili la metà degli emolumenti corrisposti dal tredicesimo al diciottesimo mese e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese, senza il limite decadenziale dei ventiquattro mesi. La diversa disciplina non viola il principio di uguaglianza, riguardando situazioni giuridiche differenti. Il recupero di somme indebitamente erogate costituisce attività doverosa e vincolata dell'amministrazione, fondata sull'art. 2033 c.c., e non richiede una valutazione discrezionale dell'affidamento analoga a quella propria dell'autotutela provvedimentale. Nel caso concreto l'amministrazione aveva comunque rispettato il principio di proporzionalità, indicando gli importi al lordo e al netto, illustrando le ragioni del debito e consentendo la rateizzazione. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione dell'atto e infondata la censura relativa ai conteggi. Quanto alla prescrizione, il TAR ha escluso il termine quinquennale invocato dal ricorrente e ha affermato l'applicabilità del termine ordinario decennale all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, decorrente dall'erogazione delle somme. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 15, commi 2 e 3, d.P.R. n. 52/2009
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
La disciplina dell'irripetibilità oltre il ventiquattresimo mese riguarda il personale militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale e non si applica al personale giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto.
art. 39, commi 3 e 4, d.P.R. n. 51/2009
Per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile, la disciplina omologa a quella dell'art. 15 d.P.R. n. 52/2009 distingue tra inidoneità parziale e assoluta; nel caso di inidoneità assoluta sono ripetibili le somme secondo la regola generale, senza applicazione del termine decadenziale biennale previsto per l'inidoneità parziale.
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007
La previsione del trattamento economico integrale durante l'aspettativa e della successiva irripetibilità oltre il termine previsto si riferisce al personale permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale.
art. 14, comma 5, l. n. 266/1999
La disciplina è richiamata in relazione alle procedure di transito in altri ruoli della stessa o di altre amministrazioni; la mancata attivazione di tali procedure concorre, secondo la normativa esaminata, alla ripetibilità delle somme.
art. 2033 c.c.
La ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione costituisce esercizio di un diritto soggettivo patrimoniale e, in presenza dell'indebito, attività doverosa e vincolata.
art. 2946 c.c.
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo relativa a emolumenti erroneamente versati è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 2948, comma 1, n. 5, c.c.
Il termine quinquennale previsto per i crediti retributivi del lavoratore non si applica simmetricamente all'azione dell'amministrazione volta al recupero di emolumenti indebitamente corrisposti.
art. 3 Cost.
Non sussiste violazione del principio di uguaglianza quando la disciplina differenziata riguarda personale con inidoneità parziale e personale con inidoneità assoluta, trattandosi di situazioni diverse.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Il recupero dell'indebito deve rispettare un giudizio di proporzionalità tra interesse pubblico alla restituzione e tutela dell'affidamento e del patrimonio dell'interessato.
Massime di principio
- La regola che esclude la ripetizione delle somme corrisposte durante l'aspettativa quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese si applica esclusivamente al personale permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale; non si estende al personale dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto e collocato in congedo assoluto.
- Quando l'amministrazione eroga emolumenti non dovuti, il recupero previsto dall'art. 2033 c.c. costituisce esercizio di un diritto soggettivo patrimoniale e attività doverosa e vincolata, sicché l'amministrazione non dispone di un generale potere discrezionale di rinuncia alla ripetizione.
- L'azione dell'amministrazione per il recupero di emolumenti stipendiali indebitamente corrisposti è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dall'erogazione delle somme, non al termine quinquennale applicabile ai crediti retributivi del dipendente.
- La ripetizione dell'indebito deve essere esercitata in modo proporzionato, tenendo conto delle modalità concrete del recupero; l'indicazione chiara del debito, la distinzione tra importi lordi e netti e la possibilità di rateizzazione sono elementi idonei a escludere, nel caso concreto, la sproporzione della pretesa restitutoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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