Cassazione Civile, Ordinanza n. 30131/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, avvenuta l'1.7.2011, di un ramo aziendale denominato "Field Operations" dalla società originaria a un'altra società del settore telecomunicazioni, con conseguente trasferimento dei rapporti di lavoro di alcuni dipendenti. I lavoratori hanno chiesto di accertare la nullità o illegittimità della cessione del loro contratto di lavoro, sostenendo che non vi fosse un vero trasferimento di ramo autonomo e preesistente, ma una mera esternalizzazione di mansioni; hanno inoltre dedotto che non vi sarebbe stato un effettivo trasferimento di beni di non trascurabile entità, che i dipendenti sarebbero rimasti di fatto nella precedente sede e che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi su vari motivi di appello e sulla richiesta di prova testimoniale. Il ricorso per cassazione è stato articolato in otto motivi, fondati su asserite violazioni degli artt. 1372, 2112, 2702 e ss. c.c., 115, 116, 112, 101, 183 c.p.c. e sul vizio di motivazione, contestando in sostanza l'accertamento di merito sulla sussistenza dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto e la valutazione delle prove documentali e testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a tre lavoratori nei confronti della società cessionaria, a seguito di verbali di conciliazione sindacale che attestavano una transazione definitiva sulla controversia. Per gli altri rapporti processuali ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che le censure non integrassero né un vizio di sussunzione né l'omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi in realtà di contestazioni sul merito dell'accertamento compiuto dalla Corte d'appello circa l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto e sulla valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che le doglianze miravano solo a una diversa lettura delle prove, e ha ritenuto infondate le censure di omessa pronuncia e di mancata ammissione della prova testimoniale, poiché la decisione di merito era sorretta da una compiuta valutazione del quadro istruttorio. Le spese sono state compensate solo per le posizioni definite con conciliazione; per il resto i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e sono stati posti gli oneri ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'efficacia del trasferimento del rapporto; la Corte non ravvisa violazione della norma perché la qualificazione dell'operazione come trasferimento di ramo d'azienda è confermata in fatto.
art. 2112 c.c.
La verifica dell'autonomia funzionale, della preesistenza e degli altri presupposti del trasferimento di ramo d'azienda è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizio di sussunzione o omesso esame di fatto decisivo.
art. 2702 c.c.
Invocato per contestare l'uso dei contratti stipulati tra le società; la Corte non ravvisa che i documenti siano stati utilizzati in modo illegittimo.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte d'ufficio oltre i limiti di legge, non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La violazione si ha solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattende prove legali; non basta lamentare una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 183 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non accoglie la censura poiché non emerge omissione decisiva nella gestione del thema probandum.
art. 101 c.p.c.
Invocato per lamentare una decisione a "terza via" e violazione del contraddittorio; la doglianza è disattesa perché la decisione di merito risulta coerente con il quadro processuale.
art. 112 c.p.c.
La omessa pronuncia è esclusa perché la Corte territoriale si è pronunciata, in modo espresso o implicitamente assorbente, sui punti essenziali devoluti con l'appello.
art. 360 c.p.c.
La Corte delimita i confini del sindacato di legittimità: il n. 3 consente di censurare solo errori di diritto o sussunzione; il n. 5 richiede omesso esame di un fatto decisivo e, in presenza di doppia conforme, il vizio è inammissibile.
art. 244 c.p.c.
La scelta e la valutazione delle prove testimoniali restano riservate al giudice di merito, che può fondare il convincimento sulle prove ritenute più attendibili senza confutare espressamente tutte le altre.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- Nel trasferimento di ramo d'azienda, la verifica dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se il fatto è stato sussunto sotto una norma diversa da quella corretta oppure se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del materiale istruttorio non integrano di regola violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali norme sono violate solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte, prove acquisite fuori dei limiti di legge o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno.
- L'omessa ammissione della prova testimoniale è rilevante in cassazione solo se la prova non ammessa avrebbe potuto dimostrare, con grado di certezza, fatti idonei a sovvertire il fondamento della decisione di merito.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile nei limiti ordinari, salvo specifiche allegazioni sul fatto decisivo non esaminato.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le prove o le allegazioni difensive non accolte, potendo fondare la decisione sugli elementi ritenuti più attendibili purché la motivazione sia logicamente e giuridicamente coerente.
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