Regolamento (UE) 2025/414
Regolamento delegato (UE) 2025/414 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dettaglia, in modo molto analitico, quali informazioni devono essere presentate all’autorità competente per consentire la valutazione prudenziale di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività. La disciplina è modulata in base alla natura del candidato acquirente, alla struttura dell’operazione, all’entità della partecipazione e alla presenza di elementi di complessità, come gruppi, trust, fondi o soggetti di paesi terzi. Particolare attenzione è dedicata a reputazione, solidità finanziaria, conflitti di interesse, struttura societaria, finanziamento dell’operazione, impatto sulla vigilanza e governance post-acquisizione. Sono inoltre previsti obblighi ridotti in presenza di valutazioni o informazioni già note all’autorità competente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto dettagliato delle informazioni da notificare per valutare l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività.
Ambito di applicazione
Si applica ai candidati acquirenti di una partecipazione qualificata, o dell’aumento di una partecipazione qualificata, in un prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114. Riguarda persone fisiche, persone giuridiche, trust, FIA e OICVM, fondi sovrani e, in alcuni casi, acquisizioni dirette e indirette lungo catene partecipative; disciplina anche i casi in cui l’acquirente intenda nominare membri dell’organo di amministrazione del soggetto interessato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è testo rilevante ai fini del SEE. Prevede esclusioni solo indirette, tramite obblighi ridotti di informazione quando l’autorità competente possiede già parte dei dati o ha già valutato il soggetto nei due anni precedenti.
Regolamento delegato (UE) 2025/414 della Commissione sul contenuto delle informazioni per la valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate in un prestatore di servizi per le cripto-attività
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) precisando, con taglio operativo, quali dati il candidato acquirente deve presentare all’autorità competente per consentire la valutazione prudenziale di un progetto di acquisizione o di aumento di una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività. La finalità è assicurare una verifica uniforme di reputazione, solidità finanziaria, struttura proprietaria, conflitti di interesse, finanziamento dell’operazione e impatto sulla vigilanza, tenendo conto anche delle esigenze di tutela dei dati personali e di proporzionalità.
Finalità e impostazione generale
Il regolamento si fonda sull’articolo 84, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 e si collega al meccanismo di notifica e valutazione previsto per le acquisizioni di partecipazioni qualificate nei prestatori di servizi per le cripto-attività. I considerando chiariscono che le informazioni devono essere complete, aggiornate e idonee a consentire all’autorità competente di valutare i criteri prudenziali previsti dal MiCA, inclusi i profili di reputazione, integrità e capacità finanziaria dell’acquirente.
Un’attenzione specifica è riservata alla minimizzazione dei dati personali, al rispetto del GDPR e al fatto che le autorità competenti devono conservare i dati solo per il tempo necessario allo svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato; il testo deriva inoltre da progetti di norme tecniche elaborati da ESMA in collaborazione con EBA.
Ambito soggettivo e tipologie di operazioni coperte
La disciplina riguarda il candidato acquirente di una partecipazione qualificata, o del suo incremento, in un prestatore di servizi per le cripto-attività. Le informazioni richieste variano in base alla natura del candidato acquirente: persona fisica, persona giuridica, trust, FIA, OICVM o fondo sovrano. Sono contemplate anche le acquisizioni indirette, con regole specifiche per le catene partecipative e per i casi in cui il candidato acquirente nomini amministratori del soggetto interessato.
Il regolamento è applicabile nell’Unione ed è rilevante ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Dati generali sul candidato acquirente
L’articolo 1 definisce il nucleo minimo delle informazioni da fornire. Per la persona fisica si richiedono dati anagrafici completi, recapiti, documento di identità e CV dettagliato, con focus su esperienza gestionale, finanziaria, cripto-attività, DLT, ICT, cibersicurezza e innovazione digitale.
Per la persona giuridica sono richieste la denominazione, i dati di registrazione, l’identificativo previsto dalla normativa MiCA, l’indirizzo della sede legale e degli altri centri di attività, i documenti costitutivi, l’attività svolta, lo status di soggetto vigilato, le policy AML/CFT, l’elenco delle persone che dirigono effettivamente l’attività e l’identità dei titolari effettivi in ultima istanza.
Per i trust servono informazioni sui trustee, costituente, beneficiari e guardiani, l’atto costitutivo, le caratteristiche giuridiche e operative, il tipo e il valore del patrimonio, la politica di investimento e le restrizioni. Per FIA e OICVM devono essere comunicati la politica di investimento, le persone incaricate delle decisioni di investimento, gli eventuali delegati e la storia di precedenti acquisizioni qualificate in settori analoghi. Per i fondi sovrani sono richieste informazioni sull’ente pubblico che definisce la politica di investimento, sulle persone apicali coinvolte e sull’influenza esercitata sul fondo.
Reputazione, solidità finanziaria e conflitti di interesse
Gli articoli 2 e 3 contengono la parte più rilevante della disciplina sostanziale. Per le persone fisiche si richiede una ricognizione estesa di elementi che incidono sulla reputazione: condanne, procedimenti, decisioni civili o amministrative, sanzioni, insolvenze, rifiuti o revoche di autorizzazioni, esclusioni professionali, incarichi in soggetti sanzionati, licenziamenti o allontanamenti da posizioni di fiducia. Devono inoltre essere prodotti elementi probatori ufficiali, recenti al massimo tre mesi, e informazioni su eventuali valutazioni pregresse già svolte da altre autorità.
Sul piano finanziario, la notifica deve descrivere situazione patrimoniale, fonti di reddito, attività e passività, garanzie e finanziamenti, oltre alle attività imprenditoriali attuali e ai rating creditizi delle imprese controllate o amministrate. Il regolamento richiede anche una mappatura dei rapporti finanziari e non finanziari con azionisti, soggetti autorizzati ai diritti di voto, amministratori, gruppo e soggetto interessato, al fine di intercettare possibili conflitti di interesse e individuare le misure di gestione proposte.
Per le persone giuridiche gli obblighi si estendono alla struttura dell’azionariato, alla catena di controllo, ai rapporti infragruppo, ai bilanci degli ultimi tre esercizi, alle relazioni con persone politicamente esposte e, per i soggetti stabiliti in paesi terzi, alla vigilanza locale e all’equivalenza del regime AML/CFT rispetto alle raccomandazioni FATF. Le operazioni di credito, le garanzie personali e i diritti di garanzia relativi anche a cripto-attività sono espressamente considerate parte degli interessi finanziari.
Partecipazioni indirette e acquisizioni attraverso catene partecipative
L’articolo 4 disciplina in modo puntuale le acquisizioni indirette. Se l’acquirente intende controllare un soggetto che già detiene una partecipazione qualificata nel prestatore di servizi per le cripto-attività, oppure controlla il candidato acquirente diretto, deve presentare un set informativo ampio. Se invece la partecipazione qualificata emerge dalla moltiplicazione delle percentuali lungo la catena, e il risultato è almeno pari al 10 %, il contenuto informativo è ridotto e proporzionato all’influenza effettiva esercitabile.
Nomina di amministratori, progetto di acquisizione e nuova governance
Quando l’acquisizione comporta la nomina di amministratori del prestatore di servizi per le cripto-attività, l’articolo 5 rinvia alle informazioni previste per i membri degli organi di amministrazione in sede di autorizzazione.
L’articolo 6 richiede di descrivere il progetto di acquisizione: identificazione del soggetto interessato, intenzioni strategiche dell’acquirente, quantità e tipologia delle azioni possedute o da acquisire, percentuali di capitale e di diritti di voto prima e dopo l’operazione, valore di mercato, accordi concertati, patti parasociali, prezzo e criteri di determinazione, nonché il contratto di acquisizione se disponibile.
L’articolo 7 impone un’analisi dell’impatto della nuova struttura di gruppo sulla vigilanza consolidata e sulla capacità del soggetto interessato di trasmettere informazioni tempestive e accurate all’autorità competente.
Finanziamento dell’operazione e prevenzione del riciclaggio
L’articolo 8 è centrale sul piano antiriciclaggio. Il candidato acquirente deve fornire una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento, con documentazione sull’attività che ha generato i fondi, sugli estratti conto, sulle dichiarazioni fiscali e su ogni prova utile a dimostrare che l’operazione non costituisce un tentativo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Devono essere indicate eventuali attività da vendere, l’accesso ai mercati finanziari, l’uso di debito e le relative condizioni, nonché i mezzi di pagamento e, in modo specifico, l’eventuale impiego di cripto-attività, wallet, DLT e indirizzi di registro distribuito. Per i trust, occorre illustrare il metodo di finanziamento e le risorse che ne garantiscono la solidità finanziaria.
Modulo strategico per le diverse soglie di partecipazione
Il regolamento differenzia il contenuto informativo in funzione della soglia acquisita.
Per partecipazioni non superiori al 20 % l’articolo 9 richiede un documento strategico con durata prevista del possesso, eventuale ruolo di azionista attivo di minoranza e disponibilità a sostenere il soggetto interessato in caso di bisogno finanziario.
Per partecipazioni superiori al 20 % ma inferiori al 50 % l’articolo 10 richiede, oltre alle informazioni dell’articolo 9, indicazioni sulla capacità di incidere sulla politica dei dividendi, sullo sviluppo strategico e sull’allocazione delle risorse, nonché una descrizione più approfondita degli obiettivi e della strategia verso il soggetto interessato.
Per partecipazioni superiori al 50 % o quando il soggetto interessato diventa una filiazione, l’articolo 11 impone un piano di business triennale. Il piano comprende sviluppo strategico, bilancio stimato e impatto su governance e struttura organizzativa. Devono essere indicati obiettivi dell’operazione, obiettivi finanziari, eventuali riallocazioni di attività e risorse, integrazione nel gruppo, proiezioni economico-patrimoniali, requisiti prudenziali, riserva di attività, rischi di mercato, operativi, informatici, di frode, di credito e ambientali, operazioni infragruppo e riflessi su organi sociali, controlli interni, ICT e outsourcing di funzioni essenziali.
Regime di proporzionalità e obblighi ridotti
L’articolo 12 introduce un regime semplificato. Se il candidato acquirente è già stato valutato dalla medesima autorità competente nei due anni precedenti, o se è un’impresa già autorizzata e vigilata in modo continuativo dalla stessa autorità, deve presentare solo le informazioni specifiche del nuovo progetto o quelle che sono mutate rispetto alla valutazione precedente. In ogni caso è richiesta una dichiarazione firmata che attesti la veridicità, l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni omesse perché già disponibili all’autorità.
Rapporti con la normativa UE richiamata
Il regolamento si coordina con molteplici atti dell’Unione: regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), regolamento (UE) 2016/679 e regolamento (UE) 2018/1725 in materia di protezione dei dati, direttiva (UE) 2015/849 per AML/CFT, direttiva 2017/1132 per i registri delle imprese, direttiva 2014/65/UE, direttiva 2013/36/UE, direttiva 2009/138/CE, direttiva 2011/61/UE, direttiva 2009/65/CE, regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale e regolamento (UE) n. 648/2012. Il rinvio al regolamento delegato (UE) 2025/305 serve per le informazioni sui membri dell’organo di amministrazione da nominare nel prestatore di servizi per le cripto-attività.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 13 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e criteri generali della notifica
Il regolamento specifica il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per la valutazione del progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività, in attuazione dell’articolo 84, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114. Le informazioni devono essere veritiere, accurate, complete e aggiornate fino alla conclusione della valutazione; il candidato acquirente deve comunicare ogni modifica rilevante intervenuta dopo la notifica.
Informazioni generali sul candidato acquirente
L’articolo 1 distingue tra persona fisica, persona giuridica, trust, FIA/OICVM e fondo sovrano, imponendo dati identificativi, documenti di identità, recapiti, CV dettagliati, assetti societari, titolari effettivi, trustee, policy di investimento e informazioni sugli organi che prendono le decisioni di investimento. Per le persone giuridiche sono richiesti anche registrazione nel registro imprese, identificativo ai sensi della normativa MiCA, sede legale e operativa, documenti costitutivi, status di soggetto vigilato e politiche AML/CFT, oltre all’elenco delle persone che dirigono effettivamente l’attività e dei titolari effettivi in ultima istanza.
Reputazione, solidità finanziaria e conflitti di interesse per persone fisiche
L’articolo 2 richiede, per i candidati acquirenti persone fisiche, informazioni su condanne penali, procedimenti, decisioni civili e amministrative, sanzioni, insolvenze, rifiuti o revoche di autorizzazioni, esclusioni da organismi professionali, licenziamenti o allontanamenti da incarichi fiduciari, nonché su precedenti valutazioni da parte di altre autorità. Sono richieste inoltre informazioni sulla situazione finanziaria, sulle fonti di reddito, su attività e passività, sulle garanzie, sulle attività imprenditoriali e sui rating creditizi. Devono essere dichiarati gli interessi finanziari e non finanziari verso azionisti, soggetti autorizzati ai diritti di voto, amministratori, gruppo e soggetto interessato, con indicazione delle misure per gestire i conflitti di interesse e dei legami con persone politicamente esposte.
Informazioni aggiuntive per persone giuridiche
L’articolo 3 amplia gli obblighi per i candidati acquirenti persone giuridiche: oltre a richiamare molte informazioni già previste per le persone fisiche, impone la descrizione della struttura dell’azionariato, degli eventuali gruppi societari, dei rapporti infragruppo, delle partecipazioni significative, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e, se il soggetto è stabilito in un paese terzo, della vigilanza estera e del regime regolamentare locale, inclusa la coerenza AML/CFT con le raccomandazioni FATF. È richiesta anche informativa sulle persone politicamente esposte, sulle autorità di vigilanza del gruppo e sui bilanci individuali, consolidati e subconsolidati, nonché, in mancanza di bilanci, una sintesi finanziaria aggiornata e proiezioni triennali.
Partecipazioni qualificate indirette
L’articolo 4 disciplina le ipotesi di acquisizione indiretta, distinguendo tra controllo di un soggetto che già detiene una partecipazione qualificata e casi in cui la partecipazione qualificata si calcola lungo la catena partecipativa fino al raggiungimento della soglia del 10 %. In base alla struttura del controllo, il regolamento prevede un set di informazioni pieno o ridotto, calibrato sulla minore o maggiore influenza esercitabile sul soggetto interessato.
Nomina di amministratori del soggetto interessato
L’articolo 5 stabilisce che, se il candidato acquirente intende nominare uno o più membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività, la notifica deve contenere per ciascun nominando tutte le informazioni richieste dall’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2025/305, cioè quelle previste per la valutazione dei membri degli organi di amministrazione in sede di autorizzazione.
Informazioni sul progetto di acquisizione
L’articolo 6 richiede la descrizione del soggetto interessato, delle intenzioni del candidato acquirente, della partecipazione prima e dopo l’operazione, del numero e tipo di azioni, delle percentuali di capitale e di diritti di voto, del valore di mercato, delle azioni concertate, dei patti parasociali, del prezzo e dei criteri di determinazione del prezzo, nonché, se disponibile, del contratto di acquisizione.
Impatto sulla struttura di gruppo e sulla vigilanza
L’articolo 7 impone, per le persone giuridiche, un’analisi dell’ambito della vigilanza su base consolidata del gruppo post-acquisizione e dei livelli di consolidamento o sub-consolidamento applicabili. Deve essere valutato anche l’impatto sulla capacità del soggetto interessato di trasmettere informazioni tempestive e accurate all’autorità competente, incluso l’effetto di eventuali stretti legami con l’acquirente.
Finanziamento dell’operazione
L’articolo 8 richiede una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento, con documentazione sull’origine dei fondi, sull’attività che li ha generati, sugli eventuali beni da vendere, sull’accesso a capitale e mercati, su finanziamenti tramite debito, sulle modalità di pagamento e sull’uso di cripto-attività o DLT. Il candidato acquirente deve dimostrare l’origine e la legittimità dei fondi e l’assenza di rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; per i trust, devono essere indicate anche le risorse che ne sostengono la solidità finanziaria.
Strategia per partecipazioni non superiori al 20 %
L’articolo 9 prevede un documento strategico per le acquisizioni che portano a una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, con indicazione della durata prevista del possesso, dell’eventuale intenzione di agire come azionista attivo di minoranza e della disponibilità a sostenere finanziariamente il soggetto interessato, se necessario.
Strategia per partecipazioni tra 20 % e 50 %
L’articolo 10 richiede, per partecipazioni superiori al 20 % ma inferiori al 50 %, un documento strategico più articolato, comprensivo delle informazioni dell’articolo 9, dell’influenza che l’acquirente intende esercitare su dividendi, sviluppo strategico e allocazione delle risorse, nonché delle intenzioni e della strategia verso il soggetto interessato. Tali informazioni vanno trasmesse anche quando l’influenza economico-votante è equivalente a quella di una partecipazione in tale fascia.
Piano di business per partecipazioni superiori al 50 %
L’articolo 11 prevede un piano di business triennale quando l’acquisizione supera il 50 % o determina la filiazione del soggetto interessato. Il piano deve includere sviluppo strategico, bilancio stimato e impatto su governance e struttura organizzativa. Sono richiesti obiettivi dell’operazione, metriche finanziarie, riallocazione di attività e risorse, integrazione nel gruppo, proiezioni patrimoniali e prudenziali, rischi, operazioni infragruppo e impatti su organi sociali, controlli interni, compliance AML/CFT, ICT, terzi fornitori di servizi essenziali e diritti di voto.
Obblighi ridotti di informazione
L’articolo 12 introduce un regime semplificato se il candidato acquirente è stato già valutato dalla stessa autorità nei due anni precedenti, o se è un’impresa già autorizzata e sottoposta a vigilanza prudenziale costante dalla stessa autorità. In tali casi si presentano solo le informazioni specifiche per il nuovo progetto o quelle mutate, accompagnate da una dichiarazione firmata di veridicità e aggiornamento. Il regolamento elenca in modo puntuale quali informazioni restano comunque necessarie per persone fisiche e per persone giuridiche, trust, FIA/OICVM e fondi sovrani.
Protezione dei dati e conservazione
Nei considerando si chiarisce che i dati personali devono rispettare il principio di minimizzazione del GDPR e che le autorità competenti devono conservare i dati solo per il tempo necessario ai fini della vigilanza; il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore
L’articolo 13 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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