Cassazione Penale, Sentenza n. 22658/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con unico motivo, dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (DM del 30/04/2024). Il ricorrente denunciava erronea applicazione di legge e carenza di motivazione su punti essenziali, sostenendo che il Tribunale si sarebbe basato soltanto su informative di polizia senza critico vaglio e avrebbe ignorato le produzioni difensive in cui si prospettava la disgregazione del clan Piscopo e la scarsa consistenza degli scambi con i familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il sindacato di legittimità è limitato alla sola violazione di legge e che può rilevare unicamente l'assoluta carenza di motivazione (mancanza grafica o totale assenza dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati). Nel caso di specie il Tribunale aveva invece fornito un percorso argomentativo coerente: indicazione del ruolo di vertice del La Rocca nel clan Piscopo, riferimento a colloqui con contenuti criptici, assenza di concreti segnali di ravvedimento e persistenza di indizi di collegamento con l'esterno. La Corte ha confermato la legittimità dell'uso delle informative di polizia come fonte di valutazione e ha ribadito la natura preventiva del 41-bis (ridotta alla valutazione del rischio di mantenimento/riattivazione dei contatti e non all'accertamento di una attività criminale attuale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
Il regime differenziato ha finalità preventive e inibitorie volte ad impedire i contatti con il contesto criminale di provenienza; per la proroga non è richiesto l'accertamento di una attività associativa attuale ma elementi che facciano ragionevolmente presumere il mantenimento o la ripresa dei contatti
art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.
Limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge; la Corte può censurare solo l'assoluta carenza di motivazione (mancanza totale dei requisiti minimi di logicità/aderenza ai dati)
Corte EDU, Provenzano c. Italia (sentenza 25/09/2018)
Conferma la natura preventiva del regime 41-bis e ne riconosce la compatibilità con l'art. 3 CEDU purché le opzioni di applicazione e proroga siano adeguatamente giustificate; riconosce la liceità di misure volte a separare i detenuti dalle reti criminali
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Il regime differenziato può essere compatibile con l'art. 3 se la restrizione è adeguatamente motivata e proporzionata nel contesto delle finalità preventive
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico di chi propone ricorso inammissibile se non risultano elementi a escludere la colpa; nella specie è stata inflitta la somma di euro 3.000
Legge n. 94 del 15 luglio 2009
Le modifiche introdotte non avrebbero mutato la natura preventiva del regime differenziato
Cass. Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Rv. 261809
Giurisprudenza richiamata a sostegno della tesi della natura preventiva e dell'invarianza di tale natura anche dopo le modifiche legislative
Cass. Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713
Giurisprudenza che sottolinea l'importanza dell'intensità del ruolo associativo nella valutazione della pericolosità e nella legittimazione del regime differenziato
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità in Cassazione contro provvedimenti di proroga/applicazione del 41-bis è limitato alle violazioni di legge e, in concreto, alla verifica dell'assoluta carenza di motivazione; le questioni di merito non sono riassunte in questa sede
- Per giustificare l'applicazione o la proroga del 41-bis non è necessario provare una attività criminale corrente: è sufficiente dimostrare elementi che rendano ragionevole la presunzione del mantenimento o della ripresa dei contatti con la rete criminale di provenienza
- Le informative di polizia giudiziaria e gli elementi fattuali quali il ruolo di vertice nell'organizzazione, colloqui con contenuti criptici e l'assenza di segnali concreti di ravvedimento costituiscono indicatori valutabili dal giudice come fondamento della misura
- La mera produzione di documentazione difensiva che prospetti la disgregazione del gruppo o la non significatività dei colloqui non basta: occorre indicare specifiche lacune logiche o omissioni nel percorso motivazionale per ottenere l'annullamento in sede di legittimità
- In sede di reclamo e nel successivo controllo di legittimità è essenziale che la difesa evidenzi puntualmente dove manchi il minimo requisito di logicità o aderenza ai dati; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle valutazioni sul 41-bis deve essere sempre tenuto presente il principio di proporzionalità rispetto alla tutela dei diritti fondamentali (Cedu art. 3): la Corte richiede una motivazione adeguata ogniqualvolta l'adozione o la proroga comportino limitazioni particolarmente gravose
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