Sentenza n. 11446/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.4.2026, notificato a mani in pari data, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali del Centro Nazionale di Selezione e reclutamento - nell’ambito del concorso interno per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi 43 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, indetto con Bando 29.1.2025 - ha giudicato il ricorrente “inidoneo” ; - del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali prot. n.-OMISSIS- del 13.4.2026 e relative valutazioni e giudizio finale di inidoneità del ricorrente; - nei limiti di interesse del ricorrente, degli esiti delle prove attitudinali -OMISSIS- del 9.5.2025; -OMISSIS- del 9-5-2025/13-4-2026; questionario informativo 9.5.2025; - del provvedimento di convocazione al prosieguo dell’iter concorsuale prot. n. -OMISSIS--Cont.di prot. n. -OMISSIS- del 17-3-2026; - del provvedimento del Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare prot. n. -OMISSIS- del 14.7.2025, pubblicato in data 18.7.2025 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri indetto con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 29.1.2025; della graduatoria medesima (posizioni dalla 1 alla 43) e della graduatoria degli idonei (posizioni dalla 44 alla 70), nella parte ritenuta pregiudizievole per l’utile collocamento del ricorrente; delle riserve di posti di cui all’art. 1 del Bando di concorso, nella parte ritenuta pregiudizievole per l’utile collocamento del ricorrente; del verbale -OMISSIS-del 5 luglio 2025 con il quale è stata stilata la graduatoria stessa (atto non conosciuto); degli atti di nomina conseguenti all’approvazione della graduatoria, effettuate ai sensi dell’art. 14/1 del Bando di concorso (non conosciuti); dei provvedimenti di ammissione alla frequenza del Corso applicativo ai sensi dell’art. 14/2 del Bando di concorso (non conosciuti); per quanto occorra, della lettera n. -OMISSIS- dell’8.7.2025 (non conosciuta) con il quale Comando generale ha chiesto di aumentare di 14 unità i posti per l’alimentazione del ruolo normale degli ufficiali tratti dai ruoli degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in servizio permanente (elevando i posti da 29 a 43); nonché di ogni altro atto o provvedimento emesso a seguito del completamento dell’iter procedimentale inerente il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri indetto con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 29.1.2025, nella parte in cui risultasse pregiudizievole al pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente (nomine, designazioni, attribuzioni, ocnferimento incarichi ecc..) (non conosciuti); - del Bando di concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri indetto con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 29.1.2025, e in particolare dell’art. 10 del medesimo, nella parte in cui dovesse essere interpretato in modo sfavorevole al ricorrente; - delle Norme tecniche attitudinali e allegati, relative al suddetto concorso, nella parte in cui dovessero essere interpretate in modo sfavorevole al ricorrente; - per quanto occorra, del decreto ministeriale -OMISSIS-del 29.4.2025 di nomina della Commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso 2025; - del provvedimento di nomina/designazione/incarico della Commissione che ha esaminato il ricorrente in data 13.4.2026 (non conosciuto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale adottato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali nell'ambito del concorso interno per il reclutamento di sottotenenti dell'Arma dei Carabinieri, con gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già riammesso al prosieguo della procedura in esecuzione di una precedente pronuncia favorevole relativa a una distinta inidoneità emersa dagli accertamenti di laboratorio, ha impugnato il nuovo giudizio di inidoneità attitudinale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 114 d.P.R. n. 90/2010, l'incompetenza e la violazione delle norme organizzative interne, sostenendo che la Commissione fosse stata costituita dal Comando Generale dell'Arma - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento anziché dalla Direzione Generale per il personale militare. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, dei principi di economicità, trasparenza e imparzialità, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta e sviamento, sostenendo che la diversa composizione della Commissione fosse stata utilizzata per penalizzarlo a causa del precedente ricorso giurisdizionale. Con il terzo motivo ha contestato l'attendibilità del giudizio, assumendo che il colloquio si fosse svolto in un contesto di ingiustizia e prevaricazione, che il risultato fosse incompatibile con il profilo psicologico e relazionale desumibile dalle note caratteristiche e che l'Amministrazione avesse violato i principi di efficacia, imparzialità e buon andamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha premesso che il giudizio di inidoneità attitudinale concorsuale costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, errore di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Ha rilevato che la procedura attitudinale si articola nella somministrazione e correzione dei test, nell'esame del protocollo testologico, nel colloquio collegiale e nel giudizio finale, sicché il colloquio non costituisce l'unico elemento valutativo. Nel caso concreto il giudizio è stato ritenuto adeguatamente e articolatamente motivato, sulla base sia dei test sia del colloquio, con riferimento a insicurezza nell'assunzione di nuove responsabilità, difficoltà nella gestione degli impulsi, rigidità relazionale, modesta autorevolezza e ridotta inclinazione ai ruoli di governo e indirizzo del personale. Il primo motivo è stato respinto perché la Commissione risultava composta da soggetti effettivamente inclusi nel decreto di nomina del 29 aprile 2025 nelle rispettive qualità di presidente e membri; non era necessario che fosse composta da tutti i designati, essendo sufficiente la presenza di soggetti appartenenti alle categorie e qualità indicate nel decreto. Le accuse di sviamento e intento punitivo sono state ritenute mere asserzioni prive di prova obiettiva. Anche il terzo motivo è stato respinto per carenza di riscontro concreto. Il giudice ha richiamato il principio di attualità, secondo cui l'idoneità dipende dalla performance del candidato nel momento specifico delle prove, nonché l'irrilevanza, ai fini del nuovo giudizio, del positivo precedente servizio e delle precedenti valutazioni attitudinali. Le spese sono state compensate in ragione dello svolgimento complessivo della vicenda giudiziaria.
Norme richiamate
art. 114 d.P.R. n. 90/2010
Il ricorrente ne aveva dedotto la violazione in relazione alla competenza e alla composizione della Commissione; il TAR ha ritenuto legittima la composizione, poiché i componenti risultavano tra i soggetti designati dal decreto di nomina nelle rispettive qualità.
art. 1 l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di economicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa; la censura è stata respinta per insussistenza di elementi obiettivi di sviamento.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla carenza di motivazione; il giudizio di inidoneità è stato ritenuto chiaro, articolato e intellegibile, fondato sui risultati dei test e sul colloquio.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il giudizio di inidoneità attitudinale reso nell'ambito di un concorso per il reclutamento nelle Forze armate costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, errore di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
- La valutazione attitudinale concorsuale può fondarsi complessivamente sui test, sul questionario informativo, sull'esame del protocollo testologico e sul colloquio collegiale; il colloquio finale non assume necessariamente un rilievo preponderante rispetto alle precedenti fasi della procedura.
- Quando il decreto di nomina individua più soggetti designati quali presidenti o membri di una Commissione, la composizione concreta è legittima se comprende soggetti appartenenti alle categorie e qualità indicate nel decreto; non è necessario che partecipino contemporaneamente tutti i soggetti designati.
- Il principio di attualità impone che l'idoneità attitudinale sia valutata in relazione alla performance del candidato nel momento in cui svolge le prove; il superamento di prove analoghe in precedenti concorsi e i precedenti positivi di carriera non vincolano la Commissione né sostituiscono la valutazione attuale.
- La deduzione dello sviamento di potere richiede elementi obiettivi e concreti idonei a dimostrare il perseguimento di una finalità estranea a quella tipica del potere; una mera supposizione di intento punitivo connessa alla proposizione di un ricorso giurisdizionale non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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