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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Cremona che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'8 agosto 2025 con cui la Questura aveva dichiarato inammissibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro, chiedendone l'annullamento, il rilascio del permesso richiesto e il risarcimento dei danni materiali, esistenziali, morali e da perdita di chance asseritamente derivati dalla revoca delle misure di accoglienza. Ha inoltre chiesto di accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull'istanza qualificata come ricorso gerarchico avverso il diniego e di dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio la Questura ha adottato un provvedimento di autotutela dell'11 febbraio 2026, revocando l'atto impugnato, e ha comunicato che sarebbe stato rilasciato un permesso ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento, poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito, ossia il rilascio del permesso ordinario, a seguito della revoca in autotutela dell'atto impugnato. Ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria, perché riferita ai danni derivanti dalla revoca delle misure di accoglienza, questione estranea all'oggetto del giudizio, incentrato sul diniego di conversione del permesso di soggiorno. Ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda diretta a far accertare l'illegittimità del silenzio sul ricorso gerarchico: secondo il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 16/1989, il ricorrente può scegliere tra l'impugnazione giurisdizionale dell'atto originario e l'azione avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza gerarchica, ma i due rimedi non sono cumulabili. Una volta proposta l'impugnazione dell'atto di base, non può essere contestato anche il silenzio sull'istanza gerarchica. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione per metà, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con compensazione per la restante metà, considerando la soccombenza virtuale dell'Amministrazione sulla domanda di annullamento e l'inammissibilità delle altre domande.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 23, comma 5, d.lgs. 142/2015

    È indicato quale base normativa del decreto del Questore impugnato, successivamente revocato in autotutela.

  • art. 6 d.P.R. 1199/1971

    al decorso del termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'organo adito abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto

    La difesa erariale ha richiamato la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico; il TAR ha comunque deciso l'inammissibilità della domanda per non cumulabilità dei rimedi.

  • Adunanza Plenaria n. 16/1989

    Il ricorrente deve scegliere tra l'impugnazione giurisdizionale dell'atto di base e l'azione contro il silenzio-rifiuto sull'istanza gerarchica; i due rimedi non sono cumulabili.

Massime di principio

  • La sopravvenuta revoca in autotutela dell'atto impugnato, accompagnata dal conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento.
  • La domanda risarcitoria è inammissibile quando il danno dedotto deriva da un fatto o da un provvedimento estraneo all'oggetto della controversia e non presenta un collegamento con l'atto amministrativo impugnato.
  • Avverso il silenzio dell'Amministrazione su un ricorso gerarchico il privato può scegliere tra l'impugnazione dell'atto amministrativo originario e l'azione diretta a ottenere una pronuncia sull'istanza gerarchica; le due azioni non possono essere cumulate nello stesso giudizio.
  • Quando il ricorrente ha già impugnato in sede giurisdizionale l'atto di base, la successiva o contestuale domanda diretta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato sul ricorso gerarchico è inammissibile, poiché l'oggetto del giudizio resta la legittimità del provvedimento originario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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