Ordinanza n. 1898/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prot. n. 0003842.I del 19 gennaio 2026 e della successiva comunicazione del 22 gennaio 2026 con cui è stata, rispettivamente, determinata e comunicata l’esclusione, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della Veolia Italia S.p.a. (già Siram S.p.a.) dalla “procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo quadro per interventi di tipo impiantistico legati alla manutenzione, all’adeguamento ed al ripristino degli impianti tecnologi asserviti ai sistemi di produzione ubicati presso lo stabilimento OCV e PT – Roma (Tender 730)”; della determina prot. n. 0006851.I del 30 gennaio 2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della medesima procedura alla Brain S.r.l., nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, se del caso da pronunciarsi anche nella forma della reintegrazione in forma specifica ovvero il subentro dell’odierna ricorrente anche ai sensi dell’art. 122 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.3.2026 : della nota dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prot. n. 0003842.I del 19 gennaio 2026 e della successiva comunicazione del 22 gennaio 2026 con cui è stata, rispettivamente, determinata e comunicata l’esclusione, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della Veolia Italia S.p.a. (già Siram S.p.a.) dalla “procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo quadro per interventi di tipo impiantistico legati alla manutenzione, all’adeguamento ed al ripristino degli impianti tecnologi asserviti ai sistemi di produzione ubicati presso lo stabilimento OCV e PT – Roma (Tender 730)”; della determina prot. n. 0006851.I del 30 gennaio 2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della medesima procedura alla Brain S.r.l.; della comunicazione del 5 marzo 2026, pubblicata sul portale di gara, con cui è stata comunicata l’intervenuta stipula del contratto di appalto n. 80000012503 con la Brain S.r.l., nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto stesso e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, se del caso da pronunciarsi anche nella forma della reintegrazione in forma specifica ovvero il subentro dell’odierna ricorrente anche ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata e successiva aggiudicazione dell'accordo quadro ad altra impresa, con successiva stipula del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui la stazione appaltante l'ha esclusa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023, da una procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c), d.lgs. 36/2023, relativa all'affidamento di un accordo quadro per interventi impiantistici presso stabilimenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sono state impugnate anche l'aggiudicazione ad altra impresa e, con motivi aggiunti, la comunicazione dell'intervenuta stipula del contratto. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno, anche mediante reintegrazione in forma specifica o subentro. Il testo dell'ordinanza non riporta nel dettaglio le censure dedotte nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, senza definire il merito delle censure contro l'esclusione, l'aggiudicazione e il contratto. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la stipula di un accordo quadro non determina di per sé erosione del plafond contrattuale e la stazione appaltante ha riferito di non avere ancora effettuato ordini esecutivi. Ha inoltre valorizzato la prossimità dell'udienza pubblica già fissata per la discussione del merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. È stata confermata l'udienza pubblica del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
determina e comunicazione dell'esclusione
La disposizione è indicata quale base normativa degli atti di esclusione impugnati, ma l'ordinanza cautelare non ne esamina la legittimità nel merito.
art. 50, comma 1, lettera c), d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale fondamento della procedura di affidamento, senza specifica valutazione nella fase cautelare.
art. 122 c.p.a.
È richiamato nella domanda della ricorrente relativa alla sorte del contratto, senza che il TAR si pronunci su inefficacia o subentro.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Disciplina la tutela cautelare richiesta; l'istanza è stata respinta per insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la stipula di un accordo quadro non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile quando non comporti l'erosione del plafond contrattuale e non risultino ancora emessi ordini esecutivi.
- La prossimità dell'udienza pubblica di merito può concorrere a escludere il periculum in mora, quando il differimento della tutela non esponga il ricorrente a un pregiudizio grave e irreparabile.
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