Cassazione Penale, Ordinanza n. 00904/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Ha dedotto, in modo generico, violazione dell'art. 3 Cost., osservando che la decisione di appello era intervenuta a brevissima distanza dal maturare della prescrizione del reato. Ha inoltre lamentato che non fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia grafica. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura costituzionale era meramente enunciata e non sviluppata, mentre la richiesta di rinnovazione istruttoria non risultava essere stata proposta in appello, sicché la Corte territoriale non era tenuta a motivare sul punto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché totalmente generico. La Corte ha osservato che la doglianza di violazione dell'art. 3 Cost. era priva di specifico sviluppo argomentativo e che la richiesta di rinnovazione del dibattimento non era stata oggetto di domanda in grado di appello, con conseguente insussistenza di un obbligo motivazionale in capo al giudice di secondo grado. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
È la norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato; la sentenza non ne svolge l'interpretazione nel merito, perché decide solo sull'ammissibilità del ricorso.
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato in relazione alla contestazione in continuazione; la decisione non affronta il merito dell'istituto, limitandosi a prendere atto della contestazione.
art. 3 Cost.
La censura costituzionale è ritenuta del tutto generica, perché non sviluppata oltre la mera deduzione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui l'onere verso la Cassa delle ammende non consegue automaticamente se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure solo enunciate in modo apodittico, prive di specifico sviluppo argomentativo e di concreta correlazione con la decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita per la prima volta di doglianze non dedotte in appello: se la richiesta di rinnovazione istruttoria non risulta proposta nel giudizio di merito, il giudice di appello non ha un autonomo obbligo di motivare sul punto.
- La mera prossimità della decisione di appello alla maturazione della prescrizione, di per sé sola, non integra una censura autosufficiente se non accompagnata da una puntuale illustrazione del vizio denunciato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in linea generale, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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