Cassazione Penale, Sentenza n. 34852/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 29 gennaio 2026 aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere, ravvisando gravi indizi per la partecipazione, con il ruolo di capo, promotore e finanziatore, a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di accessi abusivi a sistemi informatici, truffe e frodi informatiche, aggravata dalla finalità di agevolare un’associazione mafiosa; nonché per episodi di accesso abusivo e frode informatica in danno di due persone offese. Era stato inoltre ritenuto sussistente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’8 aprile 2026, aveva rigettato la richiesta di riesame. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha denunciato, in relazione ai gravi indizi e al reato associativo, violazione di legge e vizi di motivazione: secondo la difesa, le condotte si sarebbero svolte soltanto tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile 2022, in modo embrionale e occasionale, senza vincolo stabile, programma indeterminato o struttura autonoma; le conversazioni sarebbero state travisate, i partecipanti fungibili e i telefoni, le SIM, gli strumenti informatici e gli uffici postali sarebbero stati funzionali ai singoli reati-fine. È stato contestato anche il ruolo di capo e finanziatore. Con il secondo motivo ha censurato la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, sostenendo che mancassero la destinazione dei profitti al clan e la volontà di rafforzarlo, e che le conversazioni descrivessero affari personali. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. e vizi di motivazione circa concretezza e attualità delle esigenze cautelari, richiamando la disarticolazione dell’associazione e contestando anche la scelta della custodia in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il controllo di legittimità non consente una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito e il Tribunale aveva motivato logicamente sui tre elementi dell’associazione, ossia stabilità del vincolo, indeterminatezza del programma e struttura organizzativa, sia personale sia materiale. La limitata durata dell’operatività osservata non escludeva il reato associativo; i profitti documentati dalle conversazioni, i beni strumentali destinati alla serie indeterminata di frodi e il ruolo direttivo e finanziatore dell’indagato sostenevano la valutazione cautelare. La censura sul ruolo di capo è stata inoltre ritenuta non specifica perché non si confrontava con la motivazione del riesame. Il secondo motivo è stato rigettato: l’aggravante dell’agevolazione mafiosa è applicabile anche al reato associativo e la motivazione del Tribunale, secondo cui l’associazione di frodi operava in un settore di interesse camorristico e contribuiva consapevolmente a rafforzare il clan, era logica; il perseguimento contestuale di profitti personali non esclude l’aggravante se vi è consapevolezza del vantaggio per la cosca. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: per l’associazione aggravata dall’agevolazione mafiosa opera la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.; il Tribunale aveva considerato tipologia, modalità e dimensioni delle condotte, inserimento nel contesto di infiltrazione camorristica, disponibilità di centinaia di carte, acquisizione di know-how e propositi di espansione. La disarticolazione del gruppo non escludeva il rischio di ricostituzione, mentre le censure sulla scelta della misura erano generiche e non si confrontavano con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
In sede di legittimità, la carenza dei gravi indizi può essere rilevata soltanto se si traduce in una violazione di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito rivalutare i fatti e la concludenza degli elementi probatori.
art. 274 c.p.p.
Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il sindacato di legittimità sulle esigenze cautelari è circoscritto alla violazione di specifiche norme di legge o alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione, senza sostituire la valutazione di merito.
art. 416 c.p.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.
Il reato associativo richiede un vincolo stabile destinato a permanere oltre i singoli delitti, un programma criminoso indeterminato e una struttura organizzativa, anche minima, adeguata alla realizzazione degli obiettivi.
art. 416-bis.1, primo comma, c.p.
Il fatto che gli associati perseguissero anche l’autonomo fine di procurarsi i profitti delle truffe informatiche non esclude la sussistenza della circostanza aggravante, atteso che essa è configurabile anche nel caso in cui l’agente persegua l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l’interesse della cosca beneficiata.
L’aggravante dell’agevolazione mafiosa può concorrere con il fine personale di profitto, purché l’agente sia consapevole di favorire anche l’interesse dell’associazione mafiosa.
art. 275, comma 3, c.p.p.
In particolare, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela che è sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cosiddetto “tempo silente”, atteso che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.
Per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo valutando elementi concreti relativi alla tipologia del delitto, alle modalità del fatto e alla sua risalenza; il mero decorso del tempo non è sufficiente.
art. 292 c.p.p.
La disposizione è richiamata dal ricorrente nella denuncia di violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen.; la Corte non formula nel testo una distinta interpretazione dell’art. 292 c.p.p.
La Corte non enuncia una distinta interpretazione della norma; il motivo è respinto nel quadro del controllo di legittimità sulla motivazione cautelare.
art. 606, comma 1, c.p.p.
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Nel ricorso cautelare per cassazione il controllo sui vizi di motivazione verifica l’adeguatezza e la congruenza logica della giustificazione del quadro indiziario, senza comportare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove.
art. 616, comma 1, c.p.p.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L’associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato continuato perché il relativo accordo è diretto a un programma criminoso indeterminato e permane, con vincolo stabile, anche oltre la realizzazione dei singoli delitti; occorre inoltre una struttura organizzativa, anche minima, adeguata al programma.
- La durata limitata dell’attività concretamente osservata non esclude di per sé l’associazione per delinquere quando risultino gli elementi costitutivi del vincolo stabile, del programma indeterminato e dell’organizzazione.
- La precisa ripartizione dei ruoli tra gli associati non è requisito necessario per la configurabilità dell’associazione per delinquere.
- L’aggravante dell’agevolazione mafiosa può applicarsi anche a un’associazione per delinquere non mafiosa e sussistere pur quando gli associati perseguano anche profitti personali, purché la condotta sia consapevolmente funzionale a favorire l’interesse della cosca.
- Nel ricorso per cassazione in materia cautelare, le censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti, dell’attendibilità delle fonti o della rilevanza degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito non sono ammissibili; il controllo riguarda la conformità della motivazione ai canoni logici e ai principi di diritto.
- Per i delitti aggravati dall’agevolazione mafiosa, il mero decorso del tempo non supera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la valutazione deve confrontarsi con elementi concreti relativi alla natura del delitto, alle modalità del fatto e alla sua risalenza. La disarticolazione del precedente gruppo non esclude, da sola, il pericolo che un sodalizio analogo venga ricostituito.
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