Cassazione Penale, Ordinanza n. 18307/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa. La sentenza d'appello, che aveva rideterminato la pena in parziale riforma di primo grado in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p., è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato accogliendo il concordato sulle parti ex art. 599-bis c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale; 2) violazione di legge sostanziale e processuale sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non siano proponibili avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché il rimedio è circoscritto ai profili inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre restano fuori le doglianze su motivi rinunciati, mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi sulla pena che non integrino illegalità della sanzione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile soltanto per un numerus clausus di censure: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero e contenuto difforme della pronuncia del giudice.
art. 129 c.p.p.
È inammissibile, nel perimetro del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa del ricorrente non ravvisabile.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo censure inerenti alla regolarità del consenso delle parti e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che investono il merito della responsabilità penale quando la decisione impugnata discende da concordato, salvo che si denunci un contenuto della sentenza difforme o una formazione viziata della volontà di adesione.
- Le censure sulla determinazione della pena non sono proponibili se non si traducono in illegalità della sanzione, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, motivo deducibile se non rientra nei limiti del rimedio consentito.
Come è indicizzato
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