Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3892/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento - della nota ASL Napoli 3 Sud in data 27.01.2023;

Giustizia amministrativa202301328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell’ASL relativa alla chiusura del procedimento di recupero del saldo amministrativo-contabile dell’anno 2010 e alla richiesta di restituzione di € 85.940,82

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la determinazione con cui l’ASL ha quantificato in € 85.940,82 l’importo da restituire, in relazione alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nel 2010 e alla regressione tariffaria. Ha dedotto: omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata indicazione delle ragioni d’urgenza; carenza di motivazione e violazione del legittimo affidamento; mancata prova dello sforamento riferito all’intera macroarea; tardività della richiesta di rimborso, intervenuta circa dieci anni dopo l’erogazione delle prestazioni; omessa considerazione di un’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata che avrebbe riconosciuto ulteriori somme per l’anno 2010; debenza dei corrispettivi per le prestazioni effettivamente rese, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la quantificazione dei corrispettivi nell’ambito del rapporto contrattuale con la struttura accreditata.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare dell’ASL e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha ritenuto che le censure riguardassero esclusivamente modalità, tempi e quantificazione della regressione tariffaria, senza contestare i provvedimenti amministrativi a monte che avevano disposto la regressione o stabilito i criteri di calcolo. In tale ambito l’ASL non esercita un potere autoritativo, ma compie atti paritetici iure privatorum, incidendo sul corrispettivo spettante alla struttura sulla base dei meccanismi previsti dall’accordo contrattuale. Il petitum sostanziale concerne quindi l’effettiva debenza e quantificazione dei corrispettivi, con conseguente configurabilità di una posizione di diritto soggettivo e devoluzione della controversia al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. 502/1992

    Il rapporto tra Servizio sanitario nazionale e strutture private accreditate è regolato da accordi contrattuali nell’ambito dei quali vengono determinati i corrispettivi delle prestazioni.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Quando una controversia relativa a prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata accreditata riguarda esclusivamente modalità, tempi e quantificazione della regressione tariffaria o del recupero di somme, senza contestare i provvedimenti autoritativi che hanno disposto la regressione o fissato i criteri di calcolo, il rapporto controverso ha natura paritetica e la posizione dedotta è di diritto soggettivo.
  • La contestazione della debenza o della quantificazione dei corrispettivi spettanti a una struttura sanitaria privata accreditata, determinati nell’ambito di accordi contrattuali con l’azienda sanitaria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando sia formalmente impugnato un atto amministrativo di recupero o di regressione tariffaria.
  • In materia di rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, l’ASL agisce iure privatorum nella fase di mera applicazione dei meccanismi contrattuali di calcolo del corrispettivo, mentre la giurisdizione amministrativa può venire in rilievo per la contestazione dei provvedimenti autoritativi a monte che stabiliscono la regressione tariffaria o i relativi criteri.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione impone di fare salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.