Ordinanza n. 1302/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250027943, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 18 novembre 2025 e notificato personalmente in data 26 novembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. e condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per la frequenza di un corso universitario presso l'Università di Torino, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando altresì la condanna dell'Amministrazione al rilascio del visto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. Il diniego era motivato dall'insufficienza delle disponibilità finanziarie del richiedente e dei suoi parenti stretti. In sede cautelare il ricorrente ha evidenziato di disporre di depositi bancari complessivi superiori a 32.000 euro, alimentati in larga parte da un bonifico disposto dallo zio, legale rappresentante della società di famiglia, nonché la disponibilità, da parte dei parenti stretti e in particolare del padre, di redditi apparentemente adeguati, essendo il padre proprietario del 50% di una società attiva sul mercato. È stato inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dal diniego del visto rispetto alla frequenza del corso universitario.
La decisione
Il TAR ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare, ordinando al Ministero il riesame dell'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con riguardo agli elementi indicati in motivazione. Il fumus è stato ravvisato nella documentata titolarità, in capo al ricorrente, di depositi bancari superiori alla soglia di riferimento prevista per la tipologia di visto e nella disponibilità di redditi apparentemente adeguati da parte dei parenti stretti, elementi che richiedono un'approfondita verifica amministrativa. Il giudice ha inoltre considerato che il visto ha durata annuale e che la valutazione delle condizioni per eventuali rinnovi successivi spetta alla Questura. L'accoglimento è quindi limitato al riesame e non comporta né l'annullamento definitivo del diniego né l'ordine immediato di rilascio del visto. Il definitivo esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. Le spese della fase sono state rinviate al definitivo esame, con dispositivo recante nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha adottato una misura provvisoria disponendo il riesame dell'istanza.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la condanna dell'Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto; tale domanda non è stata definita con l'ordinanza cautelare.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato, insieme all'art. 5, comma 6, del medesimo decreto, quale base dell'applicabilità dei parametri economici per il visto.
art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disposizione concorrente per l'applicazione dei parametri relativi alla disponibilità dei mezzi di sussistenza.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della verifica delle condizioni economiche per l'ingresso dello straniero.
direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno, Tabella A
Individua la soglia economica di riferimento per la tipologia di visto in questione; il ricorrente risulta titolare di somme superiori a tale soglia.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre il riesame dell'istanza anziché ordinare immediatamente il rilascio del titolo, quando gli elementi dedotti evidenziano la necessità di un'ulteriore verifica amministrativa e residuano margini di valutazione da parte dell'Amministrazione.
- Nel procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio, la verifica dei mezzi economici deve considerare la documentata disponibilità finanziaria del richiedente e, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, quella dei parenti stretti; la presenza di depositi superiori alla soglia di riferimento e di redditi familiari apparentemente adeguati impone un riesame effettivo e approfondito del diniego.
- La circostanza che le disponibilità finanziarie del richiedente siano state alimentate da un bonifico proveniente da un familiare non esclude di per sé la loro rilevanza ai fini del requisito economico, ma richiede una verifica della provenienza e dell'effettiva disponibilità delle somme.
- Quando il visto per motivi di studio ha durata annuale, la valutazione delle condizioni per eventuali rinnovi successivi resta distinta e compete all'autorità competente per il rinnovo, senza poter essere anticipata automaticamente nella decisione sul primo rilascio.
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