Sentenza n. 2968/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: a) del Decreto del 6 luglio 2022, pubblicato il 15 settembre 2022, con cui il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economica e delle Finanze, ha (retroattivamente) certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; b) dell'Accordo repertorio atto n° 181 del 7 novembre 2019 con cui la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, tra l'altro, ha (retroattivamente) fissato i tetti di spesa per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nella misura del 4,4 per cento dei fabbisogni sanitari regionali di cui al comma 1, lettere b) e c); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con riserva di motivi aggiunti, in particolare nei confronti delle linee guida di cui al Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato il 26 ottobre 2022, del Ministero della Salute. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/12/2022: c) del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato il 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022, Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, pubblicato il 15 settembre 2022, con cui è stato certificato retroattivamente il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, che aveva fissato retroattivamente il tetto di spesa per tali annualità nella misura del 4,4 per cento dei fabbisogni sanitari regionali; nonché, con motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di prendere atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 22 luglio 2024 e di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l'estinzione per rinuncia, poiché la dichiarazione non rispettava tutti i requisiti formali dell'art. 84 c.p.a.: mancava la sottoscrizione della parte sostanziale e non risultava notificata alle altre parti almeno venti giorni prima dell'udienza. Tuttavia, dalla dichiarazione e dalla condotta processuale della ricorrente ha desunto in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'esito del giudizio e dell'incidenza delle sopravvenute sentenze della Corte costituzionale sulla possibilità di accoglimento del gravame.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
sottoscrizione della parte sostanziale
La rinuncia al ricorso deve possedere i requisiti formali previsti dalla disposizione, tra cui la sottoscrizione della parte sostanziale.
art. 84, comma 3, c.p.a.
notifica della rinuncia alle altre parti gg. 20 prima dell'udienza
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno venti giorni prima dell'udienza; la mancanza di tale requisito impedisce di dichiarare l'estinzione sulla base della rinuncia formale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
desumere, dal comportamento delle parti e/o dall’intervento di fatti o atti univoci, la sopravvenuta carenza di interesse
Anche quando la rinuncia non è formalmente valida, il giudice può desumere dal comportamento processuale e da atti o fatti univoci il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e dichiarare l'improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso priva dei requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a. non consente di dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia.
- Anche in assenza di una rinuncia formalmente valida, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando la dichiarazione e la condotta processuale della parte rendano univoco il venir meno dell'interesse alla decisione.
- La sopravvenienza di pronunce della Corte costituzionale può incidere sulla persistente utilità della decisione richiesta e concorrere alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse.
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