Cassazione Civile, Ordinanza n. 06210/2025 del 08/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo a un contratto bancario di finanziamento. Il Tribunale di Torino, decidendo in appello, ha respinto l'impugnazione proposta dalla parte mutuataria contro la società finanziaria. La soccombente ha poi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la lite si era conciliata. Nel provvedimento è anche richiamato, come ragione per non procedere alla richiesta enunciazione di principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c., il tema dell'ISC/TAEG nei contratti bancari, affermandosi che esso è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione e non un tasso o condizione la cui omessa indicazione determini nullità e sostituzione automatica ex art. 117 TUB.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente e dell'accettazione intervenuta, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate in considerazione delle ragioni della rinuncia. La Corte ha inoltre escluso di dover enunciare il principio di diritto richiesto dal Procuratore Generale, richiamando un precedente già formatosi in materia di ISC/TAEG nei contratti bancari.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata, determina la definizione del giudizio di legittimità secondo la disciplina prevista dal codice di procedura civile.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
art. 363, comma 3, c.p.c.
La Corte ha ritenuto non necessario procedere all'enunciazione del principio di diritto, poiché la questione risultava già risolta dalla propria giurisprudenza.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
È richiamato per escludere che l'omessa indicazione dell'ISC/TAEG integri una nullità sostituita automaticamente, poiché l'ISC non rientra tra i tassi, prezzi e condizioni la cui omissione è sanzionata da tale norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità, con regolazione delle spese rimessa alla valutazione della Corte, anche mediante compensazione.
- Nei contratti bancari, l'ISC/TAEG costituisce un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non un autonomo tasso o prezzo contrattuale; la sua eventuale imprecisione non comporta di per sé nullità del contratto né sostituzione automatica ex art. 117 TUB, se il costo globale resta ricostruibile dalle singole voci pattuite.
- La richiesta di enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c. può essere disattesa quando la questione sia già coperta da un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità.
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