Sentenza n. 1218/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dall’ASL di Lecce sulla diffida relativa alla presunta violazione degli standard dei tempi di attesa per una prestazione di elettromiografia e richiesta di misure correttive
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha proposto l’azione per l’efficienza delle amministrazioni di cui al d.lgs. 198/2009, deducendo che a una propria associata era stata prescritta il 4 dicembre 2025 un’elettromiografia semplice degli arti superiori, con priorità programmata, da erogare entro 120 giorni. Quando l’interessata si era rivolta al CUP dell’ASL di Lecce il 15 dicembre 2025, le era stato comunicato che le prenotazioni erano sospese o non disponibili, senza indicazione della data di erogazione. Dopo una diffida notificata il 21 dicembre 2025, rimasta senza esito, l’associazione ha chiesto di accertare la violazione degli obblighi di servizio e degli standard qualitativi e quantitativi, di ordinare all’ASL misure correttive per ricondurre i tempi di attesa agli standard e di assicurare la prestazione all’assistita entro 30 giorni, o in alternativa di attivare un percorso di tutela con copertura dei costi presso una struttura privata o in regime intramurario. L’ASL ha eccepito il difetto di legittimazione dell’associazione, sostenendo che l’episodio fosse isolato e riconducibile a un errore materiale nella prescrizione e al comportamento dell’utente; ha inoltre riferito di aver fissato la prestazione per l’11 agosto 2026. L’associazione ha contestato tale ricostruzione e la tempestività della documentazione dell’ASL, mentre ha depositato ulteriore documentazione il 20 settembre 2026.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esame nel merito della dedotta violazione dei tempi di attesa né delle richieste di misure correttive e di erogazione individuale della prestazione. Il giudice ha rilevato che l’art. 1, commi 1 e 4, del d.lgs. 198/2009 richiede, per la legittimazione dell’associazione, la tutela degli interessi dei propri associati appartenenti a una pluralità di utenti o consumatori, titolari di interessi omogenei e lesi in modo diretto, concreto e attuale. Poiché l’ASL aveva contestato il carattere sistemico della disfunzione e prospettato che l’episodio riguardasse la sola assistita, spettava all’associazione provare che la criticità non fosse isolata; nessun riscontro idoneo era stato fornito con il ricorso. La documentazione depositata il 20 settembre 2026 è stata ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a., composta da diffide formate dalla stessa ricorrente e comunque inidonea a dimostrare che il presupposto della legittimazione sussistesse al momento dell’introduzione del giudizio. La legittimazione non è stata riconosciuta neppure in base alla finalità statutaria, perché l’art. 1 tipizza i presupposti dell’azione e, comunque, mancava uno stabile collegamento territoriale dell’associazione con l’interesse tutelato, avendo essa sede in provincia di Verona. Spese integralmente compensate per la peculiarità della materia. È stata revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e 4, d.lgs. 198/2009
Il combinato disposto dei commi appena richiamati fonda, quindi, la legitimatio ad causam delle associazioni sul duplice presupposto della finalità dell’azione alla “tutela degli interessi dei propri associati”, nonché dell’appartenenza di questi ultimi ad una “pluralità di utenti e consumatori”, che siano titolari di interessi “giuridicamente rilevanti ed omogenei” e ai quali sia derivata “una lesione diretta, concreta ed attuale” (in tal senso, si veda anche Cons. Stato, III, n. 7704/2024).
L’associazione è legittimata all’azione per l’efficienza solo se agisce a tutela dei propri associati appartenenti a una pluralità di utenti o consumatori, titolari di interessi omogenei e direttamente, concretamente e attualmente lesi; la verifica va compiuta in concreto.
art. 73 c.p.a.
Né, d’altro canto, possono occorrere in tal senso i documenti depositati dall’Associazione in data 20.9.2026: sia perché evidentemente tardivi ai sensi del disposto di cui all’art. 73 c.p.a. (essendo stati depositati solo nel giorno precedente alla data di trattazione nel merito del ricorso), sia perché aventi per oggetto atti formati dalla stessa ricorrente (vale a dire diffide stragiudiziali), sia perché, ancora, in ogni caso inidonei a dar prova dell’eventuale sussistenza della condizione dell’azione de qua sin dal momento dell’introduzione del presente giudizio (in tal senso si veda, di recente, Cons. Stato, V, n. 6205/2026).
La documentazione depositata il giorno precedente la trattazione di merito è tardiva; inoltre, documenti formati dalla stessa ricorrente e comunque inidonei a dimostrare che la condizione dell’azione sussistesse fin dall’introduzione del giudizio non possono provare la legittimazione.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
Va tuttavia revocata, ai sensi dell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria con decreto della competente Commissione -OMISSIS- del 5.6.2026, in conseguenza della statuizione di rito adottata dal Tribunale a conclusione dell’odierno contenzioso.
Nel caso deciso, la statuizione di rito conclusiva del giudizio comporta la revoca dell’ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nell’azione per l’efficienza prevista dal d.lgs. 198/2009, un’associazione è legittimata soltanto se tutela interessi dei propri associati appartenenti a una pluralità di utenti o consumatori, omogenei e direttamente, concretamente e attualmente lesi; la sussistenza di tali presupposti va verificata in concreto.
- Quando l’amministrazione contesta che la disfunzione dedotta sia sistemica e sostiene che riguardi un singolo utente, l’associazione che propone l’azione per l’efficienza deve fornire la prova del carattere non isolato della disfunzione, trattandosi di un presupposto della legittimazione e di un fatto la cui prova è nella sua vicinanza.
- La documentazione prodotta il giorno precedente alla trattazione di merito è tardiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a.; inoltre, documenti formati dalla stessa ricorrente e inidonei a dimostrare che la condizione dell’azione sussistesse al momento dell’introduzione del giudizio non possono supplire alla mancanza della prova originaria.
- La legittimazione di un’associazione all’azione per l’efficienza non discende automaticamente dalla rappresentatività o dalle finalità statutarie: operano i presupposti specificamente tipizzati dall’art. 1 del d.lgs. 198/2009 e deve sussistere, secondo il giudice, anche uno stabile collegamento territoriale con l’interesse tutelato.
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