Cassazione Penale, Sentenza n. 32699/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/03/2024 che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata allegazione, all'atto di appello, di un specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Il ricorso denunciava vizio di motivazione e contrasto tra l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (che richiede il mandato rilasciato dopo la sentenza per l'imputato assente) e l'art. 571 c.p.p. che consente l'impugnazione tramite procuratore speciale anche nominato prima dell'emissione del provvedimento, lamentando inoltre una disparità di trattamento tra imputati giudicati in assenza e in presenza.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto legittima e ragionevole la previsione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, volta a garantire che l'imputato dichiarato assente sia effettivamente a conoscenza dell'impugnazione; ha escluso conflitto con l'art. 571 c.p.p. spiegando che quest'ultimo disciplina forme di esercizio concorrente dell'impugnazione ma non elimina l'onere, per il difensore che impugna per un imputato assente, di produrre il mandato rilasciato dopo la sentenza; ha inoltre ritenuto infondata la censura di disparità di trattamento, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
"nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La norma impone, per gli imputati giudicati in assenza, che il difensore depositi un mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza per evitare impugnazioni non sorrette da una volontà informata dell'imputato e per garantire la conoscenza dell'impugnazione; la mancata allegazione è causa di inammissibilità.
art. 571, cod. proc. pen.
norma richiamata nel testo che consente l'impugnazione tramite l'imputato o il suo procuratore speciale, anche nominato prima dell'emissione del provvedimento
Non invalida l'obbligo dell'art. 581, 1-quater: l'art. 571 riconosce forme alternative di esercizio dell'impugnazione ma non esclude che il legislatore ponga specifici requisiti formali (come il mandato successivo alla sentenza) quando l'imputato è stato giudicato in assenza.
art. 420-bis, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
richiamata per qualificare l'assenza dell'imputato nel primo grado (dichiarato assente perché detenuto per altra causa e rinunciante a comparire)
La dichiarazione di assenza ai sensi di questa norma è il presupposto fattuale per l'applicazione dell'art. 581, 1-quater; anche se l'imputato successivamente è libero, resta l'onere formale richiesto per l'appello.
art. 99, cod. proc. pen.
richiamato nel testo in relazione alla regola secondo cui la legge stabilisce i casi in cui al difensore competono le facoltà dell'imputato
Conferma che la legge può attribuire al difensore poteri e limiti diversi rispetto all'imputato, giustificando la disciplina speciale dell'impugnazione nei casi di imputato assente.
Cost./Cedu (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.; art. 6 CEDU)
richiamati nella discussione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo la scelta legislativa non irragionevole e compatibile con i diritti fondamentali e con il giusto processo.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, l'appello proposto dal difensore è inammissibile se non è depositato un mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la mancata allegazione è causa di inammissibilità.
- La nomina di un procuratore speciale prima dell'emissione della sentenza non sostituisce l'obbligo di allegare, per gli imputati assenti, il mandato rilasciato successivamente alla pronuncia: l'art. 581, 1-quater, disciplina uno specifico onere formale volto a garantire la conoscenza dell'impugnazione da parte dell'imputato.
- La norma non viola in modo manifestamente irragionevole i principi costituzionali o la Convenzione europea: è considerata una limitazione ragionevole per prevenire impugnazioni non frutto di una scelta ponderata dell'imputato assente.
- In presenza di un imputato dichiarato assente, il difensore che intende impugnare deve curare non solo i termini dell'appello ma anche la correttezza formale della procura (inclusa la dichiarazione/elezione di domicilio) e la data di rilascio del mandato, per evitare l'inammissibilità.
- Se si verifica una misura di fatto (es. l'imputato successivamente liberato), ciò non elimina retroattivamente gli oneri formali correlati all'assenza processuale; occorre comunque verificare ed eventualmente integrare la procura nei termini consentiti dalle norme sull'impugnazione.
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