Sentenza n. 402/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio inadempimento serbato sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 30.10.24 per l’adozione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 co. 3 DPR 380/01, in relazione alle opere abusive realizzate dai controinteressati in un terreno confinante, nonché per il conseguente accertamento dell’obbligo del Comune di Giugliano in Campania;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione ha provveduto nelle more del giudizio nel senso auspicato dalla ricorrente. Le spese sono state compensate, poiché il provvedimento satisfattivo è intervenuto il giorno successivo alla notificazione del ricorso al Comune, rendendo equa la compensazione tra le parti.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza volta all’adozione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive realizzate su terreno confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (società istante)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 30 ottobre 2024, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’adozione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, in relazione a opere abusive realizzate dai controinteressati su un terreno confinante. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento satisfattivo delle pretese della ricorrente.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive; il giudizio è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo l’adozione del provvedimento richiesto.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il provvedimento satisfattivo interviene immediatamente dopo la notificazione del ricorso, rendendo equa la neutralizzazione degli oneri processuali.
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