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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del silenzio inadempimento serbato sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 30.10.24 per l’adozione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 co. 3 DPR 380/01, in relazione alle opere abusive realizzate dai controinteressati in un terreno confinante, nonché per il conseguente accertamento dell’obbligo del Comune di Giugliano in Campania;

Giustizia amministrativa202507060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione ha provveduto nelle more del giudizio nel senso auspicato dalla ricorrente. Le spese sono state compensate, poiché il provvedimento satisfattivo è intervenuto il giorno successivo alla notificazione del ricorso al Comune, rendendo equa la compensazione tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza volta all’adozione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive realizzate su terreno confinante

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (società istante)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 30 ottobre 2024, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’adozione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, in relazione a opere abusive realizzate dai controinteressati su un terreno confinante. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento satisfattivo delle pretese della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive; il giudizio è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo l’adozione del provvedimento richiesto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il provvedimento satisfattivo interviene immediatamente dopo la notificazione del ricorso, rendendo equa la neutralizzazione degli oneri processuali.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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