Sentenza n. 964/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento dell’atto Prot. n. AGEA.AGA.2024.33702 data 14.05.2024 avente ad oggetto “Mancato perfezionamento della rateizzazione”, trasmesso alla ricorrente via PEC il 22/05/2024 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto della comunicazione impugnata, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella comunicazione e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compreso il Decreto Prot. n.AGEA.AGA.2023.0075912 avente ad oggetto “Accoglimento della domanda di rateizzazione”, la nota Agea di rimessione in termini prot. 26017 ricevuta il 29.03.2024 in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella comunicazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). Per l’accertamento della fondatezza dell’istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a. e conseguentemente per la condanna dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all’adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all’atto impugnato, con accertamento dell’obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall’istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso, Per l’accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell’istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto AGEA di mancato perfezionamento della rateizzazione del prelievo supplementare, unitamente agli atti presupposti e connessi relativi all'iscrizione a ruolo e al Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'atto AGEA del 14 maggio 2024 concernente il mancato perfezionamento della rateizzazione, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi relativi alla determinazione, iscrizione a ruolo, riscossione e registrazione del debito derivante dal prelievo supplementare sul latte. Hanno inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo di AGEA di concludere il procedimento di autotutela, di ricalcolare le somme dovute conformandosi a pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accertamento dell'inesistenza del debito e il risarcimento dei danni derivanti dalle somme prelevate. Nel corso dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, in ragione della presentazione di un'istanza di ricalcolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 10-ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, come modificato dall'art. 1, comma 947, l. 30 dicembre 2025, n. 199.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti relativa alla sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro l'atto di mancato perfezionamento della rateizzazione, gli atti di iscrizione a ruolo e nel Registro Nazionale dei debiti, le pretese di ricalcolo e restituzione né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della sopravvenienza normativa e dell'esito in rito del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità della domanda quando viene meno l'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Invocato dai ricorrenti con riferimento alla domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento; la domanda non è stata esaminata nel merito.
art. 10-ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Prevede il procedimento nell'ambito del quale i ricorrenti hanno presentato un'istanza di ricalcolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare.
art. 1, comma 947, l. 30 dicembre 2025, n. 199
Ha modificato da ultimo la disciplina richiamata dai ricorrenti per l'istanza di ricalcolo, contribuendo alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara e documenta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito.
- La sopravvenienza normativa che apre o modifica una procedura amministrativa idonea a incidere sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, se il ricorrente vi aderisce mediante la presentazione della relativa istanza.
- In caso di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse e dalla sopravvenienza normativa, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →