Ordinanza n. 667/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della determinazione dirigenziale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli n. 534 del 16 dicembre 2025, recante l’approvazione degli elenchi beneficiari ammessi/non ammessi al contributo “Bando a sportello 2025 - Animazione territoriale attraverso i Comuni della provincia di Napoli”; b) della graduatoria pubblicata in data 16 dicembre 2025 sul sito ufficiale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, nella parte in cui non è stata ammessa la domanda di contributo presentata dal comune ricorrente; c) del bando di cui sopra, approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 4 del 21 giugno 2023; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché per l’accertamento del diritto del comune ricorrente a vedere ammessa la propria domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di approvazione degli elenchi dei beneficiari ammessi e non ammessi al contributo previsto dal bando "Animazione territoriale attraverso i Comuni della provincia di Napoli", nonché la relativa graduatoria nella parte concernente la non ammissione della domanda del Comune ricorrente
Esito
La controversia
Il Comune ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione della Camera di Commercio di Napoli che ha approvato gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a un contributo previsto da un bando a sportello, la graduatoria nella parte in cui la domanda comunale non è stata ammessa, il bando e gli atti connessi. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione della propria domanda. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti contro gli atti, mentre emerge che il ricorso è stato notificato soltanto alla Camera di Commercio, a SI Impresa e al Comune di Castello di Cisterna. Il Collegio ha rilevato la necessità di coinvolgere nel giudizio anche tutti gli altri Comuni le cui domande sono state inserite nella graduatoria delle domande ammesse e finanziate, poiché titolari di situazioni di interesse protetto e attuale confliggenti con la pretesa del Comune ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare mediante una pronuncia espressa di sospensione o di rigetto fondata sul fumus e sul periculum. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del merito e ha fissato l'udienza pubblica dell'8 ottobre 2026. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le amministrazioni comunali ammesse e finanziate, autorizzando, in alternativa alla notificazione individuale, la notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la particolare difficoltà delle notifiche individuali. La notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante indicazioni nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale e pubblicazione sul sito della Camera di Commercio del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con collegamento dalla home page e mantenimento della pubblicazione sino alla sentenza definitiva. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 15 giorni; gli stessi termini valgono anche per l'eventuale scelta della notificazione individuale. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., della particolare difficoltà della notificazione individuale e della conseguente possibilità di ricorrere alla notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l'integrazione del contraddittorio mediante modalità alternative alla notificazione individuale nei confronti di un numero elevato di controinteressati.
art. 52 c.p.a.
(i)l presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile
La disposizione è ritenuta applicabile anche all'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, consentendo al giudice di ordinare la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'amministrazione interessata.
art. 151 c.p.c.
Richiamato dall'art. 52 c.p.a. quale parametro per le modalità idonee di notificazione autorizzate dal giudice.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione individuale, il giudice amministrativo può ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in alternativa alle notifiche individuali, indicando modalità idonee a rendere effettivamente conoscibile il ricorso.
- Nelle controversie aventi a oggetto una graduatoria di beneficiari ammessi e finanziati, devono essere coinvolti nel giudizio tutti i soggetti collocati nella graduatoria la cui posizione può risultare pregiudicata dall'eventuale accoglimento del ricorso; la notificazione a uno solo dei controinteressati non è sufficiente.
- La notificazione per pubblici proclami può essere realizzata, ove autorizzata, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet dell'amministrazione competente, accompagnata dalle indicazioni essenziali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, senza necessità di pubblicare in quest'ultima l'intero ricorso.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza di merito invece di adottare una misura cautelare sospensiva.
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