Cassazione Penale, Sentenza n. 4764/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva domandato la liberazione condizionale ex art. 16-nonies (beneficio previsto per i collaboratori di giustizia). Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile l'istanza (decreto 23/02/2024) ritenendo mancante la documentazione attestante il risarcimento del danno alla parte offesa. Il ricorrente, difeso dall'avv. Guglielmo Busatto, ha impugnato per violazione di legge e vizi di motivazione, richiamando che, per i collaboratori di giustizia, la mancata riparazione del danno non costituisce di per sé ostativo alla concessione del beneficio e che andava effettuata una valutazione complessiva del ravvedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo meritevole di accoglimento. Ha dichiarato la nullità radicale del decreto impugnato perché il Presidente aveva dichiarato inammissibile "de plano" l'istanza senza valutare correttamente la specifica disciplina dei collaboratori di giustizia e senza esperire il contraddittorio; ha ricordato che, ai sensi dell'art. 16-nonies e della consolidata giurisprudenza, la mancata riparazione del danno non è di per sé ostativa e può essere solo un elemento tra altri nella valutazione del "sicuro ravvedimento". Per la violazione del contraddittorio e l'errata applicazione della norma, la Corte ha annullato il decreto e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per il riesame.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Norma generale sui limiti della liberazione condizionale; la Corte rileva che l'art. 16-nonies può derogare anche alla generale previsione di cui all'art. 176, per cui i limiti ordinari non si applicano automaticamente ai collaboratori di giustizia.
art. 16-nonies d.l. 15/01/1991 n.8, conv. in legge 15/03/1991 n.82
può essere concesso anche "in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale"
La disposizione consente di valutare la liberazione condizionale per i collaboratori di giustizia in deroga ad alcune disposizioni ordinarie; ne consegue che la mancata riparazione del danno non costituisce automaticamente un ostacolo insuperabile alla concessione del beneficio.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al Presidente di dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza "de plano" solo quando l'istanza sia priva di requisiti posti direttamente dalla legge e tale accertamento non richieda indagini o valutazioni discrezionali; qui non ricorrevano tali condizioni.
art. 179 cod. proc. pen.
Tutela del contraddittorio: il decreto assunto al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge è affetto da nullità assoluta quando determina omissione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto violato il contraddittorio nel caso di specie.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme sulla nullità processuali e alla rilevabilità d'ufficio delle nullità che incidono sul diritto di difesa e sul contraddittorio.
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate per giustificare l'annullamento con rinvio quando la Corte accerta una nullità assoluta per violazione del contraddittorio; quindi la causa è stata rinviata al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia (art. 16-nonies) la mancata riparazione civile del danno non costituisce di per sé motivo ostativo alla concessione della liberazione condizionale: è un elemento valutabile ma non automaticamente impeditivo.
- Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva del "sicuro ravvedimento" del collaboratore tenendo conto di indici quali durata e qualità della collaborazione, rapporti familiari e con il personale giudiziario, attività lavorative, di studio o sociali successive alla collaborazione; l'assenza di iniziative risarcitorie può essere considerata ma non deve essere determinante.
- Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile "de plano" un'istanza quando la questione richiede accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali: in tali casi l'adozione del decreto senza contraddittorio può determinare nullità assoluta.
- Se in sede di legittimità si accerta una nullità relativa al mancato contraddittorio, la Corte di Cassazione tende ad annullare con rinvio per consentire il regolare svolgimento del contraddittorio e il riesame del provvedimento da parte dell'organo di merito.
- Nei casi simili è opportuno che il Tribunale di sorveglianza compia un'istruttoria completa e motivata, valutando complessivamente gli elementi di ravvedimento del collaboratore, prima di pronunciare l'inammissibilità della richiesta.
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