Cassazione Penale, Sentenza n. 39802/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna del Tribunale di Paola per il reato di rifiuto di sottoporsi ad esame per l'accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti a seguito di sinistro stradale. Le doglianze principali riguardano: (1) difetto di motivazione circa l'accertamento delle condizioni che legittimavano la richiesta degli esami da parte degli agenti verbalizzanti e circa i motivi addotti dal conducente per non sottoporsi agli esami; (2) difetto di motivazione nella mancata ricognizione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen.
La decisione
La Corte (Sezione) ha dichiarato preliminarmente che il reato è estinto per prescrizione maturata in data 6 agosto 2022, ai sensi dell'art.157 c.p. (termine massimo di quattro anni per le contravvenzioni) aumentato a cinque anni secondo l'art.161, comma 2, cod.pen. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha altresì rilevato che, sebbene le doglianze del ricorrente non costituiscano vizi di legge o carenze motivazionali di tal evidenza da giustificare una pronuncia di assoluzione dichiaratoria ex art.129, comma 2, c.p.p., esse rappresentano difese tecniche non manifestamente infondate e dunque dignitose di considerazione; malgrado ciò il corso del tempo ha determinato l'estinzione del reato e la pronuncia favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art.131-bis c.p.
La norma sulla causa di non punibilità è stata sollevata dal ricorrente come motivo di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la questione richiedesse valutazione motivata ma non ha rinvenuto vizi così evidenti da imporre una declaratoria assolutoria ex art.129 c.p.p.; quindi la possibile applicazione di art.131-bis non è stata riconosciuta nel merito, anche perché il processo si è chiuso per prescrizione.
art.157 c.p.
Stabilisce il termine di prescrizione per i reati contravvenzionali (termine massimo di quattro anni). La Corte ha calcolato la prescrizione del reato in base a questa disposizione, arrivando alla estinzione del reato il 6 agosto 2022.
art.161, comma 2, c.p.
La disposizione aumenta il termine di prescrizione nei casi previsti; la Corte l'ha applicata insieme all'art.157 per determinare il termine effettivo di prescrizione (aumentato a cinque anni), contribuendo alla conclusione per estinzione del reato.
art.129, comma 2, c.p.p.
Prevede la declaratoria di assoluzione quando il vizio di motivazione o la violazione di legge siano manifesti e immediatamente percepibili. La Corte ha escluso che i motivi del ricorrente avessero tale evidenza da giustificare una pronuncia assolutoria di questo tipo.
Massime di principio
- La prescrizione intervenuta durante il procedimento può determinare l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio: l'estinzione del reato per prescrizione prevale sulla valutazione del merito delle doglianze se il tempo ha già estinto l'azione penale.
- Per ottenere una declaratoria assolutoria ex art.129 c.p.p. il vizio di legge o la carenza motivazionale devono essere manifesti e di immediatezza tale da non richiedere ulteriore istruttoria; argomentazioni meramente tecniche o non palesemente decisive potrebbero non essere sufficienti.
- La deduzione di una causa di non punibilità (es. art.131-bis c.p.) richiede una motivazione chiara e circostanziata: la semplice deduzione in ricorso non garantisce il riconoscimento automatico se la questione non risulta manifestamente evidente.
- Nella difesa contro accuse di rifiuto di accertamenti (esami tossicologici), è importante documentare concretamente le ragioni che giustificano il rifiuto o contestare puntualmente la sussistenza delle condizioni per l'accertamento, perché i giudici richiedono motivazioni specifiche e non generiche.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione occorre considerare eventuali aumenti stabiliti da norme come l'art.161; difese strategiche dovrebbero tenere conto anche dell'evoluzione temporale del procedimento e dei rischi di estinzione del reato per decorso del tempo.
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