Cassazione Penale, Sentenza n. 46040/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 prevede una multa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 e quindi la pena pecuniaria comminata (pena base di euro 18.000,00 e finale di euro 12.000,00) è illegale. Gli atti sono stati trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per illegittimità della pena pecuniaria applicata. L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e, oltre alla pena detentiva, era stata comminata una pena pecuniaria: base di euro 18.000,00 ridotta a seguito della scelta del rito a euro 12.000,00. Il difensore ha denunciato che tale somma è illegale perché eccede il massimo previsto dalla norma.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
mult¡ da euro 1.032,00 a euro 10.329,00
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice non può irrogare una pena pecuniaria al di fuori del limite massimo e minimo stabiliti; la pena comminata dal GIP (elevata rispetto al massimo legale) è pertanto illegale.
codice di procedura penale, art. 444
applicazione della pena concordata
L'art. 444 consente l'applicazione della pena concordata, ma la riduzione per la scelta del rito e la quantificazione della pena devono restare nei limiti previsti dalla normativa sostanziale; la concordanza non legittima l'applicazione di una pena pecuniaria superiore ai limiti legali.
Massime di principio
- La quantificazione della pena pecuniaria deve rispettare i limiti stabiliti dalla norma sostanziale: anche in caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non è lecito irrogare sanzioni superiori al massimo legale previsto per il reato.
- Se la violazione riguarda un evidente difetto di competenza materiale del giudice nella determinazione della sanzione (pena fuori dai limiti legalmente previsti), la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio se l'illegittimità è manifesta e non richiede ulteriori accertamenti.
- In fase di stipula della pena concordata è opportuno verificare preventivamente i limiti sanzionatori della norma sostanziale per evitare l'applicazione di patti o importi difformi dalla legge.
- La riduzione della pena prevista per la scelta del rito non può trasformare una pena inizialmente illegale in una pena legale: la riduzione si applica entro i limiti consentiti dalla legge.
- Quando venga rilevata un'illegittimità formale o sostanziale nella determinazione della pena, il procedimento viene spesso rinviato al giudice di merito per il "ulteriore corso", che dovrà correggere la misura nel rispetto dei limiti normativi.
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