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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02680/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Gli imputati, con il medesimo atto difensivo, hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania che: per uno di essi ha dichiarato non doversi procedere limitatamente al reato di cui al capo A) del procedimento n. 1104/2022 RGNR; per il resto ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, che aveva riconosciuto la responsabilità penale per furto pluriaggravato e per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli nel procedimento n. 15891/2021 RGNR, nonché, per il solo secondo imputato, per ulteriore furto pluriaggravato nel procedimento n. 1104/2022 RGNR, con rideterminazione della pena. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, ma il motivo è stato ritenuto generico perché non specificava quale punto della decisione fosse censurato né le ragioni in fatto e in diritto; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivo ritenuto manifestamente infondato perché la corte territoriale aveva fornito un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per il diniego del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma nei suoi effetti: conferma della responsabilità per i reati residui e della pena, con solo la declaratoria di non doversi procedere già intervenuta in appello per uno dei capi nei confronti di uno degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivata con riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non consente di individuare con precisione il capo o il punto della decisione impugnata e le specifiche ragioni di censura in fatto e in diritto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni possibile argomento favorevole all'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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