Sentenza n. 1206/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1749/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.12.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo che la sentenza civile azionata era stata notificata all'amministrazione il 18 dicembre 2024, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 novembre 2025, e che il Ministero non aveva provveduto ad attribuire la Carta elettronica del docente né ad accreditare la somma complessiva di € 1.500,00. È stata chiesta l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza del giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo e la mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuta esecuzione della condanna. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per l'importo di € 1.500,00, relativo agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con mandato di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà riferire al Tribunale sugli adempimenti compiuti e non avrà diritto a compenso, essendo un dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire per l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l'adempimento e nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la verificazione del passaggio in giudicato del titolo e, per le obbligazioni pecuniarie dello Stato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La mancata prova dell'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'assegnazione di un termine per adempiere, anche quando l'obbligazione consiste nell'attivazione di un beneficio e nell'accredito di una somma di denaro.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'insufficienza della disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato recante una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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