Sentenza n. 1054/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, pubblicata in data 10.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, relativa all'accredito della carta docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, pubblicata il 10 ottobre 2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024, per 500 euro ciascuno, mediante accredito complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata il 29 ottobre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato il 29 luglio 2025. Era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento risultava adeguatamente documentato e non era stato contestato dall'amministrazione costituita. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, limitatamente alla sorte capitale di 1.500 euro, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione del ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. La penalità di mora è stata negata allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, con riserva di eventuale applicazione su istanza del ricorrente in caso di persistente inottemperanza. L'amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, adottare le misure necessarie e disporre, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva in sede amministrativa.
art. 93 c.p.c.
Le spese possono essere distratte a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Disciplinano, nel giudizio amministrativo, la regolazione delle spese e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- L'inottemperanza a un giudicato può essere dichiarata quando il titolo esecutivo è divenuto definitivo, il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è decorso e l'amministrazione non ha dato esecuzione all'obbligo accertato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'inadempimento al giudicato è documentato e non viene contestato dall'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, limitatamente alle obbligazioni effettivamente portate dal giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione, indicando anche un ulteriore termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla, avuto riguardo alle circostanze concrete e, in particolare, all'esiguità dell'importo dovuto, riservandone l'eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →