Cassazione Civile, Ordinanza n. 38518/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto di lavori eseguiti in un immobile. L'appaltatore aveva chiesto il pagamento di euro 6.810,00 quale corrispettivo di opere asseritamente commissionate; il committente aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per i danni derivanti da vizi e difetti delle opere, ottenendo in primo grado la condanna dell'appaltatore al risarcimento di euro 3.500,00 oltre accessori. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo provati solo alcuni lavori specificamente ammessi dal committente e reputando invece non dimostrata l'esecuzione integrale delle opere dedotte dall'appaltatore; ha inoltre ritenuto provati i difetti delle opere e insussistente la prova che le infiltrazioni dipendessero dal comportamento del committente. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione illogica nella valutazione delle testimonianze e nell'uso della consulenza tecnica di parte; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice utilizzato documenti del c.t.p. e prezzi di mercato asseritamente non notori; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'utilizzo della relazione di parte, benché contestata; 4) omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte considerato la richiesta di c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità: la valutazione dell'attendibilità e dell'utilità delle prove testimoniali spetta al giudice di merito; non ricorreva alcuna delle ipotesi di vizio motivazionale oggi deducibili; la consulenza tecnica di parte era liberamente valutabile e poteva essere utilizzata per accertare e quantificare il danno; la quantificazione effettuata in base alla documentazione tecnica e ai prezzi di mercato non era stata specificamente censurata in appello; infine, la doglianza sulla mancata c.t.u. era inammissibile perché riguardava una richiesta istruttoria e non un fatto decisivo, oltre a essere preclusa dal doppio conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
violazione denunciata dal ricorrente
Il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato nel primo e nel terzo motivo
Non può essere usato per trasformare censure di merito sulla valutazione delle prove in vizi processuali, quando la sentenza contenga una motivazione esistente e intelligibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo
La violazione di legge non sussiste quando la critica investe, in realtà, l'apprezzamento del materiale probatorio e la quantificazione del danno rimessi al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo
Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di istanze istruttorie o argomentazioni difensive.
art. 115, commi 1 e 2 c.p.c.
richiamato nel secondo e terzo motivo
Il giudice può utilizzare la consulenza tecnica di parte e la documentazione ad essa allegata come elementi liberamente valutabili, se motivatamente considerati e non contestati in modo specifico.
art. 348, comma 4 e 5 c.p.c.
richiamato con riferimento al doppio conforme
La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è preclusa quando la Corte d'appello ha deciso in conformità al primo giudice sulle questioni di fatto.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale
La causa è stata trattata con il rito camerale per la manifesta inammissibilità del ricorso.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per la definizione in camera di consiglio
Consente la definizione accelerata del ricorso in presenza dei presupposti indicati dal relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità e dell'utilità della prova testimoniale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente comprensibile.
- La censura di motivazione è oggi ammessa solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale radicale; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- La consulenza tecnica di parte, pur essendo un atto difensivo, può essere liberamente apprezzata dal giudice e utilizzata ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno, se la decisione ne dà conto e la controparte non abbia sollevato contestazioni specifiche e decisive.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non la mancata considerazione di richieste istruttorie, istanze di c.t.u. o argomentazioni difensive.
- Quando vi è doppia conforme sulle questioni di fatto, il controllo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c. (richiamato nella decisione come art. 348, commi 4 e 5).
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