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Sentenza

Sentenza n. 3231/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – MIM- Direzione Generale - Ufficio IV, di pubblicazione della graduatoria R. 1084 del 7.7.2023 avente ad oggetto “procedura ordinaria – DD 499/2020 e ss.mm. ed ii. – GRADUATORIA AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PIANOFORTE”; - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, ancorché adottati da altri enti.

Giustizia amministrativa202313324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di pubblicazione della graduatoria relativa alla procedura ordinaria per la classe di concorso AJ56 – pianoforte nella scuola secondaria di primo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di pubblicazione della graduatoria della procedura ordinaria indetta ai sensi del DD 499/2020 e successive modifiche, relativa alla classe di concorso AJ56 – strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, pianoforte, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti presupposti, conseguenziali o connessi. Nel corso del giudizio, con memoria del 22 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Non è stata esaminata la fondatezza dei motivi di impugnazione né la legittimità della graduatoria, poiché la domanda di annullamento non risultava più sorretta da un interesse concreto e attuale. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della definizione preliminare della vicenda processuale.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione della domanda di annullamento, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata e dichiarata sulla base della dichiarazione resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio; la definizione per tale ragione non comporta una pronuncia sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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