Sentenza del 18/06/2019 n. 16257 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto della propria domanda di rimborso IRAP relativa ad alcuni versamenti effettuati per gli anni 2000 e 2001. Sosteneva che la nuova istanza presentata il 30 novembre 2004 avesse determinato un nuovo silenzio-rigetto, impugnabile entro il termine ordinario decennale, e che quindi il ricorso del 17 marzo 2009 non fosse tardivo. Deduceva la violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e l'omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il provvedimento espresso di diniego notificato il 9 aprile 2003 aveva fatto cessare il precedente silenzio dell'Amministrazione e aveva fatto decorrere il termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione. La successiva presentazione di una nuova istanza, avente anche ad oggetto somme già richieste e già rigettate, non poteva riaprire o prorogare il termine per impugnare il diniego precedente. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non aveva svolto attività difensiva; il ricorrente è stato inoltre dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Il provvedimento espresso di diniego del rimborso costituisce un atto impugnabile davanti al giudice tributario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Il ricorso contro il provvedimento espresso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione.
La notificazione del diniego espresso fa decorrere il termine decadenziale di 60 giorni, più breve rispetto al termine applicabile al silenzio-rifiuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Cassazione, sentenze n. 14846/2008, n. 12336/2005, n. 12791/2014, n. 5065/2015 e n. 9842/2018
La giurisprudenza conferma che il diniego espresso, anche parziale, dell'istanza di rimborso deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notificazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione rimane inizialmente inerte, può formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile secondo il termine previsto per tale fattispecie; tuttavia, se interviene successivamente un diniego espresso, il termine rilevante diventa quello decadenziale di 60 giorni dalla notifica.
- La notifica di un provvedimento espresso sostituisce, ai fini dell'impugnazione, la precedente situazione di inerzia amministrativa: non è possibile continuare a considerare vigente il silenzio-rifiuto per beneficiare di un termine più lungo.
- La presentazione di una nuova istanza di rimborso non consente, di regola, di riaprire il termine per contestare somme già oggetto di una precedente istanza e di un diniego espresso.
- Per evitare la decadenza, il contribuente deve impugnare tempestivamente il diniego espresso, anche se ritiene che l'Amministrazione abbia già formato un precedente silenzio-rifiuto.
- La tardività del ricorso comporta l'inammissibilità o il rigetto della domanda senza esame del merito della pretesa tributaria.
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