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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19660/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 19.10.2023. Deduceva che l'atto di nomina del difensore e procura speciale allegato all'appello conteneva anche l'elezione di domicilio (in Trepuzzi, Lecce, via San Giuseppe n. 48) e che tale elezione era stata depositata contestualmente, per cui l'inammissibilità per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. sarebbe stata erronea. Inoltre segnalava la recente norma cd. "Riforma Nordio" che abroga il comma 1-ter, sostenendo che la sua applicazione avrebbe creato disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Ha ritenuto che, pur potendo l'elezione di domicilio essere anteriore alla sentenza impugnata, l'atto di appello doveva contenere un richiamo espresso, chiaro e specifico alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca notificazione del decreto di citazione a giudizio. Nel caso di specie né l'atto di appello né il fascicolo disponibile consentivano di individuare immediatamente tale elezione di domicilio: gli atti allegati (un atto del 6 maggio 2023 e uno del 2019 privo di timbro) non dimostravano l'assolvimento dell'onere al momento della proposizione dell'appello. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte interpreta la norma nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; non è necessario che la dichiarazione sia successiva alla sentenza impugnata per l'imputato presente nel primo grado.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La disposizione, nella versione novellata dal 2024, richiede invece per l'imputato assente nel primo grado il deposito, a pena d'inammissibilità, di un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; la differenza rispetto al comma 1-ter è giustificata dall'esigenza di verificare la volontà dell'imputato assente.

  • D.Lvo 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto, tra le altre cose, gli obblighi di allegazione (commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581) relativi alla dichiarazione/elezione di domicilio a pena d'inammissibilità per agevolare la citazione per il giudizio di appello.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. Riforma Nordio)

    Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e modificato il comma 1-quater; tuttavia la Corte, conformemente alle Sezioni Unite, ha stabilito che la disciplina del comma 1-ter continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 (transizione temporale).

Massime di principio

  • Per rendere ammissibile un atto di appello soggetto all'art. 581, comma 1-ter, è necessario che l'atto contenga o la dichiarazione/elezione di domicilio stessa, o un richiamo espresso, chiaro e specifico a una precedente dichiarazione/elezione depositata e indicata con precisione nel fascicolo, in modo da permettere l'immediata notificazione del decreto di citazione.
  • Una elezione di domicilio anteriore alla sentenza impugnata può essere valida per l'imputato presente nel primo grado; per l'imputato assente è invece richiesto un mandato specifico e una nuova dichiarazione/elezione rilasciata dopo la pronuncia della sentenza.
  • Se si allegano atti recanti elezione di domicilio, è fondamentale che risultino depositati e rintracciabili nel fascicolo (meglio se con timbro di ricezione); atti non timbrati o non adeguatamente richiamati possono risultare inefficaci ai fini dell'ammissibilità.
  • Verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto a eventuali modifiche legislative (es. abrogazioni o novellazioni) e alle regole transitorie: norme abrogate possono comunque applicarsi ad impugnazioni depositate prima della data di efficacia della novella.
  • Prassi consigliata per il difensore: allegare direttamente l'elezione di domicilio all'atto di impugnazione oppure inserire nel corpo dell'appello un riferimento testuale inequivoco (data, tipo di atto, ubicazione nel fascicolo) al deposito precedente, e conservare prova del deposito (ricevute/timbri).

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