Sentenza n. 14/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: accesso documentale alla pratica edilizia concernente la p.ed. 820/2 C.C. Maia, Comune di Merano, “nuova sede Alperia” - numero pratica edilizia non fornito dalla p.a. - accertamento diritto di accesso e richiesta di ordine di accesso/esibizione - istanza dd. 20.01.2025 - evasione parziale di data 11.07.2025 - diniego implicito pervenuto in data 17.09.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27.10.2025: accesso documentale alla pratica edilizia concernente la p.ed. 820/2 C.C. Maia, Comune di Merano, “nuova sede Alperia” – numero pratica edilizia non fornito dalla p.a. - accertamento diritto di accesso e richiesta di ordine di accesso/esibizione –istanza dd. 20.01.2025 - evasione parziale di data 11.07.2025 - diniego implicito pervenuto in data 17.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ostensione ritenuta parziale di una pratica edilizia e diniego implicito dell’accesso alla documentazione relativa all’intervento per la realizzazione della nuova sede Alperia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, comproprietario di un fondo confinante con la particella interessata dai lavori edilizi, ha presentato un’istanza di accesso documentale relativa all’intera pratica edilizia, deducendo un interesse connesso alla verifica del rispetto delle distanze, delle quote, dei volumi e dei confini, nonché alla ricostruzione dei titoli edilizi succedutisi nel tempo. Il Comune ha trasmesso documentazione mediante collegamenti informatici e ha messo a disposizione propri funzionari, ma il ricorrente ha ritenuto incompleta l’ostensione, lamentando in particolare la mancata trasmissione degli atti relativi al procedimento di annullamento in autotutela dei precedenti titoli edilizi e della documentazione relativa ai titoli successivi. Con il ricorso e i motivi aggiunti ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso, l’ordine di esibizione dell’intero fascicolo, eventualmente assistito da astreinte e commissario ad acta, nonché il risarcimento del danno da ritardo. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse, oltre all’indeterminatezza dell’istanza, e ha sostenuto di avere integralmente evaso la richiesta. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato gli atti relativi al procedimento di autotutela, poi archiviato, e ha richiamato la trasmissione della documentazione residua, compresi il permesso di costruire e la SCIA di variante.
La decisione
Il Tribunale ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione, interesse e indeterminatezza. Ha ritenuto che il ricorrente, quale proprietario di un fondo confinante, fosse titolare di una posizione qualificata e differenziata fondata sulla vicinitas, sufficiente a legittimare l’accesso completo agli atti edilizi. L’interesse all’accesso è stato distinto dall’interesse all’impugnazione dei titoli edilizi: nel giudizio di accesso è sufficiente che i documenti siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti sulla posizione del richiedente, senza una preventiva valutazione della fondatezza dell’eventuale futura domanda demolitoria. La domanda è stata ritenuta determinata perché riferita ai titoli edilizi relativi a uno specifico progetto e tale da consentire al Comune di individuare la pratica e il responsabile. Nel merito, il giudice ha ritenuto ampia, articolata e sostanzialmente completa la documentazione trasmessa, compresi il permesso di costruire n. 183/2023 e la SCIA di variante, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato l’impossibilità tecnica di accedere al collegamento informatico né aveva formalmente richiesto modalità alternative. Per gli atti relativi al procedimento di annullamento in autotutela, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché tali documenti erano stati depositati dal Comune durante il giudizio. Ha precisato che non vi era stato un effettivo annullamento dei precedenti titoli, ma soltanto l’avvio e la successiva archiviazione del relativo procedimento, senza effetti demolitori. Per la restante parte il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate in ragione dell’ostensione intervenuta in corso di causa e dell’ambiguità iniziale sul contenuto della documentazione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata.
Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso e consente la definizione con sentenza semplificata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; il Tribunale lo ha applicato agli atti relativi al procedimento di autotutela depositati dal Comune.
art. 22, comma 2, lett. b), l. 241/1990
situazione giuridicamente tutelata
Collega il diritto di accesso alla titolarità di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
art. 24, comma 1, lett. b), l.p. n. 17/1993
situazione giuridicamente tutelata
Richiede, per l’accesso documentale provinciale, una posizione qualificata collegata ai documenti richiesti.
art. 2, comma 1, lett. f), d.P.P. n. 4/2020
una situazione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che riconosce la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare che i documenti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica
La situazione legittimante l’accesso è più ampia dell’interesse necessario per impugnare l’atto e sussiste quando i documenti possono produrre effetti diretti o indiretti sul richiedente.
art. 4, comma 1, d.P.P. n. 4/2020
È richiamato quale fondamento del requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso documentale in materia edilizia.
art. 74, commi 9, l.p. n. 9/2018
Gli estremi del permesso di costruire o della SCIA sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l’attività edilizia.
Prevede la pubblicità degli estremi dei titoli edilizi mediante il cartello di cantiere.
art. 76, comma 5-bis, l.p. n. 9/2018
È richiamato quale fondamento dell’obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi, funzionale anche al controllo diffuso sull’attività edilizia.
art. 86, comma 1, l.p. n. 9/2018
il Comune dà inoltre riscontro motivato alle segnalazioni dei cittadini pervenute in forma scritta
È richiamato in relazione alla trasparenza e al controllo dei cittadini sull’attività edilizia.
Massime di principio
- In materia di accesso agli atti edilizi, il proprietario di un fondo confinante con quello interessato dall’intervento è titolare, in ragione della vicinitas, di una posizione qualificata e differenziata sufficiente a legittimare l’accesso alla documentazione edilizia, anche senza dimostrare preventivamente la fondatezza o l’ammissibilità di una futura azione di impugnazione.
- L’interesse all’accesso documentale è valutato in astratto con riguardo alla capacità dei documenti di produrre effetti diretti o indiretti sulla posizione del richiedente e non coincide con l’interesse sostanziale necessario per ottenere l’annullamento del titolo edilizio.
- La vicinitas rilevante ai fini dell’accesso non richiede necessariamente la contiguità fisica assoluta: può ricorrere anche in presenza di un rapporto duraturo e significativo con il territorio, da valutare concretamente; a maggior ragione sussiste per il proprietario di un fondo confinante.
- La pubblicità dei titoli edilizi mediante albo e cartello di cantiere assicura una conoscibilità generale degli estremi dell’intervento, ma non sostituisce il diritto di accesso completo al fascicolo quando il richiedente dimostri una posizione qualificata, come la vicinitas.
- Un’istanza di accesso non è indeterminata quando individua uno specifico intervento edilizio e i relativi titoli, consentendo all’amministrazione di identificare la pratica e la documentazione richiesta.
- La trasmissione della documentazione durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente messi a disposizione; per la restante documentazione, il ricorso deve essere rigettato se l’amministrazione ha già sostanzialmente e puntualmente evaso l’istanza.
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