Cassazione Penale, Sentenza n. 30049/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proposto)
La controversia
La decisione riguarda un giudizio di prevenzione patrimoniale e personale nei confronti di un imprenditore ritenuto socialmente pericoloso e delle società e terzi interessati che si assumevano interposti o comunque colpiti da confisca. Il giudice del rinvio, a seguito di precedente annullamento della Cassazione, aveva rideterminato la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in tre anni e aveva confermato in larga parte la confisca dei beni, escludendo solo alcuni cespiti. I ricorrenti principali deducevano: violazione dell'art. 627 c.p.p. per mancata effettiva conformazione al dictum rescindente; motivazione apparente sulla pericolosità sociale, sulla sua attualità e sull'uso di pronunce favorevoli emerse in procedimenti penali paralleli; vizi nella valutazione della sproporzione reddituale e nella conferma delle confische, con contestazione delle entrate lecite, degli apporti familiari, dei redditi da lavoro e della rilevanza di singoli beni e società. I rappresentanti delle società deducevano, a loro volta, la violazione dell'art. 627 c.p.p. e la mancata dimostrazione che la costituzione o acquisizione delle partecipazioni fosse strumentale ad attività illecite, insistendo sulla liceità di origine di alcune società, sulla data di costituzione anteriore al periodo di pericolosità, e sull'assenza di prova di capitali illeciti o di intestazioni fittizie. La Corte ha ritenuto infondati i ricorsi del proposto e della maggior parte delle società, ma ha accolto il ricorso della legale rappresentante di VFG srl e Immobiliare Petra Itite srl limitatamente alla disponibilità delle società da parte del proposto, poiché il giudice di rinvio aveva erroneamente letto una sentenza assolutoria come fondata solo sull'elemento soggettivo, mentre essa era stata pronunciata con formula 'perché il fatto non sussiste', con conseguente motivazione apparente sul punto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Domenico Gallo, Rosa Domenica Misiano, Elsa Martelli, Rodolfo Rocca, Alessandro Barbaro e Girolamo De Masi, confermando nel resto il decreto impugnato, ma ha annullato limitatamente alla confisca del capitale sociale e del patrimonio aziendale delle società Immobiliare Petra Itite s.r.l. e VFG s.r.l. unipersonale, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto. Le doglianze sulla violazione dell'art. 627 c.p.p., sulla pericolosità sociale, sull'attualità e sulla gran parte delle confische sono state ritenute infondate; invece, il motivo della legale rappresentante di VFG/Immobiliare Petra Itite è stato accolto perché la motivazione sulla disponibilità delle società in capo al proposto risultava apparente in quanto costruita su un errore nella lettura della formula assolutoria del processo 'Martingala'.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa
Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente, ma le questioni non cassate neppure implicitamente restano coperte da giudicato; la violazione si ha solo se il giudice si discosta dal dictum o omette di rivalutare il punto effettivamente annullato.
art. 24 d.lgs. n. 159/2011
La confisca di prevenzione presuppone la disponibilità del bene da parte del proposto, la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o all'attività svolta, ovvero la provenienza illecita del bene o il suo reimpiego; per le società può rilevare la strumentalità all'attività illecita e, nei casi di impresa contaminata, la prevalenza dell'attività illecita su quella lecita.
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011
La pericolosità generica può fondarsi su condotte illecite abituali di profitto e locupletazione, ma il giudice deve motivare sulla concreta tenuta degli indici sintomatici e non limitarsi a formule stereotipate.
art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
La qualificazione della pericolosità generica richiede una motivazione autonoma e attuale sulla base degli elementi fattuali ritenuti dimostrativi di abitualità e inserimento in contesti illeciti.
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011
Per la pericolosità generica occorre l'abitualità di condotte illecite locupletative e non la mera pendenza di procedimenti o il semplice sospetto astratto.
art. 4, comma 1, lett. i-bis), d.lgs. n. 159/2011
La pericolosità può essere ricostruita anche in relazione a reati espressamente indicativi di particolare allarme, ma deve essere sorretta da motivazione concreta e non apparente.
art. 319-quater c.p.
La pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto su un reato di induzione indebita non può essere letta come mera esclusione dell'elemento soggettivo; se il fatto è escluso, il giudice della prevenzione deve confrontarsi con tale dato.
art. 512-bis c.p.
La fittizia intestazione o interposizione richiede specifico accertamento del carattere simulato dell'intestazione; una sentenza penale che escluda il fatto limita la possibilità di fondare la disponibilità del bene solo su mere inferenze.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il giudice del rinvio deve riesaminare integralmente il punto annullato e conformarsi al principio di diritto della Cassazione, ma non può rimettere in discussione questioni già definitivamente coperte da giudicato.
- La pericolosità sociale, anche se generica, deve essere motivata in modo autonomo, concreto e attuale; non è sufficiente il richiamo a procedimenti penali o a esiti cautelari se manca una valutazione critica degli elementi residui.
- Le pronunce penali favorevoli al proposto non sono automaticamente vincolanti nel giudizio di prevenzione, ma il giudice deve confrontarsi con esse quando esse escludano in modo chiaro il fatto storico posto a base della misura.
- La confisca di prevenzione dei beni formalmente intestati a terzi richiede la prova della disponibilità effettiva o fittizia intestazione in capo al proposto; tale prova non può essere desunta in modo apodittico dal solo utilizzo di fatto del bene o della società.
- Per confiscare integralmente una società occorre dimostrare che essa sia stata costituita o acquisita come strumento dell'attività illecita, oppure che l'attività illecita sia di valore nettamente prevalente rispetto a quella lecita, così da contaminare integralmente il complesso aziendale.
- Nel valutare la sproporzione reddituale ai fini della confisca, il giudice può considerare anche la situazione economica degli anni precedenti, sia in termini di accumuli leciti sia di passività pregresse, purché motivi in modo specifico e coerente sulle fonti e sulla loro attendibilità.
- Il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso per violazione di legge; i vizi meramente motivazionali sono deducibili solo quando la motivazione sia inesistente, apparente o meramente apodittica.
- Le terze interessate possono contestare la titolarità effettiva del bene o l'insussistenza dei presupposti della confisca solo nei limiti della prova dell'effettiva disponibilità e della fittizietà dell'intestazione, non potendo sovrapporsi alla posizione del proposto nel contestare la pericolosità personale.
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