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Ordinanza

Ordinanza n. 268/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1) della deliberazione della Giunta del Comune di -OMISSIS- n 842 del giorno 11 novembre 2025 con cui è stata determinata la misura della compartecipazione economica degli utenti al costo dei Centri Diurni per persone con disabilità, nella parte in cui, per la fascia ISEE da € 7.500,01 a € 11000,00, prevede una compartecipazione giornaliera di € 7,90, che si applica al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-; conosciuta dall’ odierno ricorrente solo in data 07.01.2026, con una lettera da parte del Comune di -OMISSIS-; 2) del provvedimento, espresso o tacito, con cui il Comune di -OMISSIS- ha quantificato, per il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, una quota giornaliera di compartecipazione di € 7,90 per la frequenza al Centro Diurno; 3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di estremi non cogniti al ricorrente e lesivi degli interessi del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione comunale che ha determinato la compartecipazione economica degli utenti al costo dei Centri Diurni per persone con disabilità e conseguente quantificazione della quota giornaliera individuale in € 7,90

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, quale amministratore di sostegno del fratello, ha impugnato la deliberazione comunale nella parte in cui, per la fascia ISEE da € 7.500,01 a € 11.000,00, ha previsto una compartecipazione giornaliera di € 7,90, nonché il provvedimento espresso o tacito con cui tale quota è stata applicata all’interessato. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti, mentre dà atto dell’esistenza di eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni decisione sulle eccezioni pregiudiziali e sul merito. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce delle difese del Comune, non contestate dal ricorrente sul piano fattuale, risultasse smentita la misura dell’incremento della quota di contribuzione sino ad allora corrisposta dall’interessato. Ha inoltre rilevato che l’interessato, ove ne dimostri i presupposti, potrà ottenere in via amministrativa la personalizzazione della quota. Non sono quindi state ravvisate ragioni per adottare misure cautelari nelle more della definizione del giudizio. La trattazione di merito è stata fissata a udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della natura del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto non necessario adottare misure nelle more del merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le difese dell’amministrazione smentiscono il presupposto fattuale dell’asserito pregiudizio e tale ricostruzione non è contestata dal ricorrente, non ricorrono i presupposti per l’adozione di misure cautelari.
  • La possibilità di chiedere in via amministrativa la personalizzazione della quota di compartecipazione, subordinata alla dimostrazione dei relativi presupposti, può concorrere a escludere l’esigenza di una tutela cautelare immediata, ferma la decisione sul merito dell’impugnazione.
  • La reiezione della domanda cautelare non definisce le eccezioni pregiudiziali né il merito del ricorso, quando il giudice li riservi alla successiva fase di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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