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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48545/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di condanna per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L'appello era stato depositato via PEC il 29/03/2023; il Tribunale ha ritenuto l'atto privo della necessaria sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022, perché il file ricevuto aveva estensione 'smime.p7s' (firma separata dal documento) e non la forma prevista per la firma CAdES ('p7m') né risultava firma PAdES verificabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'appello era inammissibile per mancanza della sottoscrizione digitale obbligatoria: dalle verifiche risultava assente la firma digitale (né in formato CAdES con estensione 'p7m', né in formato PAdES). La Corte ha escluso che la presenza nell'email di un file 'smime.p7s' provi la firma sul documento di impugnazione; ha inoltre osservato che l'eventuale errore tecnico invocato dal difensore non è stato documentalmente provato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento (del seguito processuale delle spese e oneri, come previsto dal dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022

    comma 7: 'quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore' (causa di inammissibilità se depositato via PEC)

    La Corte ha interpretato la norma in senso rigoroso: per le impugnazioni depositate via PEC la sottoscrizione digitale del difensore è requisito di ammissibilità; l'assenza della stessa comporta inammissibilità.

  • art. 19-bis e art. 12, comma 2, del provvedimento del Direttore DGSIA (testo coordinato e successivi provvedimenti tecnici)

    la struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdESBES; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m

    Le specifiche tecniche del DGSIA ammettono firme in formato PAdES o CAdES e, nel caso CAdES, richiedono il file con estensione 'p7m'. Se il deposito non rispetta tali formati, la verifica automatica può rilevare l'assenza della sottoscrizione digitale.

  • provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 9/11/2020

    art. 3, comma 1: l'atto da depositare è in formato PDF, non è ammessa la scansione, ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata

    Richiama i requisiti tecnici per il formato e la firma degli atti depositati telematicamente: l'atto deve essere PDF ottenuto da documento testuale e sottoscritto digitalmente secondo le specifiche.

  • Regolamento del Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44 (art. 7 e art. 34 in raccordo con i provvedimenti DGSIA)

    Fornisce la base regolamentare per le regole tecniche e il registro degli indirizzi elettronici (PEC) utilizzabili per i depositi con valore legale; le disposizioni tecniche operative sono poi dettagliate dai provvedimenti DGSIA.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni depositate via PEC la sottoscrizione digitale del difensore è requisito di ammissibilità; la mera provenienza da un indirizzo PEC riconducibile al difensore non sostituisce la firma digitale.
  • Sono ammessi formati di firma conformi alle specifiche DGSIA: PAdES per PDF firmati e CAdES con file '.p7m'; un file 'smime.p7s' che contiene la firma separata non dimostra automaticamente la firma del documento principale ai fini dell'ammissibilità.
  • La verifica eseguita dall'ufficio (servizio di firma digitale indicato) ha rilievo decisivo: se la verificazione automatica attesta l'assenza di firma digitale, spetta al depositante fornire prova tecnica convincente di un errore del sistema per superare l'inammissibilità.
  • In caso di problemi tecnici è necessario produrre documentazione tecnica immediata e dettagliata (log, report del fornitore del servizio di firma, analisi forense del file) per giustificare l'irregolarità; mere allegazioni o deduzioni non sono sufficienti.
  • La giurisprudenza che ammette formati non originari digitali o problemi legati all'autorità certificante trova applicazione solo se la verifica elettronica non attesta l'assenza della firma o se è documentato un concreto difetto di validazione, non quando manca la sottoscrizione sul documento di impugnazione.

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