Sentenza del 24/02/2015 n. 3643 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio del registro di Roma in relazione alla denuncia di successione per la morte di P.M.T. Ha dedotto tre motivi: violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, commi 2 e 3, in materia di termini e poteri dell'ufficio; violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 1 e 2, riguardo alla rettifica e liquidazione dell'imposta; violazione dell'art. 51, comma 3, del medesimo decreto. In memoria ha inoltre chiesto il rinvio dell'udienza per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto, il ricorso non esponeva adeguatamente i fatti di causa, omettendo o descrivendo in modo insufficiente le ragioni dell'accertamento, il contenuto della decisione di primo grado e, soprattutto, il contenuto della sentenza d'appello, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre, i quesiti di diritto erano formulati in modo generico e astratto, senza collegamento concreto alla fattispecie e alla decisione impugnata. La richiesta di rinvio è stata quindi ritenuta non necessaria e respinta. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti della causa. La Corte ha ritenuto tale requisito violato perché il ricorrente non aveva illustrato adeguatamente l'accertamento, le decisioni di merito e soprattutto la sentenza d'appello.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
I motivi di ricorso devono essere specificamente indicati e collegati alla decisione impugnata. La genericità dei quesiti e l'assenza di riferimenti alla concreta motivazione della sentenza hanno impedito alla Corte di verificarne la pertinenza.
Codice di procedura civile, art. 378
La memoria depositata dal ricorrente è stata utilizzata per chiedere il rinvio dell'udienza, ma la Corte ha ritenuto non necessario acquisire il fascicolo d'ufficio e non ha accolto la richiesta.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, commi 2 e 3
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione ai termini e ai poteri dell'ufficio nell'accertamento dell'imposta di successione. La Corte non ha esaminato nel merito la violazione dedotta, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 1 e 2
La norma è stata invocata con riferimento ai poteri di rettifica e liquidazione dell'imposta e agli obblighi di motivazione dell'atto. Anche tale questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3
La disposizione è stata indicata come parametro di legittimità dell'accertamento, ma la Corte non ha affrontato il merito della censura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale ricostruire in modo chiaro e completo i fatti, le ragioni dell'accertamento, le decisioni dei precedenti gradi e il contenuto della sentenza impugnata; omissioni rilevanti possono comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- I motivi e i quesiti di diritto devono essere specifici e riferiti alla concreta motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente formulare domande generali sull'interpretazione astratta delle norme.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente la controversia come giudice di merito: il ricorrente deve indicare con precisione quale errore giuridico o processuale avrebbe commesso il giudice d'appello e perché tale errore incide sulla decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la soccombenza del ricorrente e la condanna alle spese in favore della parte resistente costituita, senza che la Corte esamini la fondatezza sostanziale delle contestazioni tributarie.
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